venerdì 05/05/2023 • 06:00
È illegittima l'irrogazione di una sanzione pecuniaria e di una sospensiva (chiusura di un locale commerciale), in caso di violazione di un obbligo tributario, in quanto non è garantito che la severità di tutte le sanzioni corrisponda alla gravità della violazione commessa.
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Cumulo dei procedimenti e delle sanzioni
Le sanzioni amministrative, inflitte dalle autorità tributarie nazionali in materia di IVA, costituiscono un'attuazione degli artt. 2 e 273 della Direttiva 2006/112/CE e quindi del diritto UE (BV, C-570/20), le quali dovranno rispettare il diritto fondamentale garantito dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea “nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione (…) a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge”. Il principio del ne bis in idem vieta quindi un cumulo tanto di procedimenti quanto di sanzioni con natura penale ai sensi del menzionato articolo per gli stessi fatti e nei confronti di una stessa persona (bpost, C-117/20).
Ai fini della valutazione della natura penale dei procedimenti e delle sanzioni, occorre far riferimento a tre criteri:
Qualificazione giuridica dell'illecito
Ma attenzione: l'art. 50 della Carta non è perimetrato...
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