lunedì 08/08/2022 • 06:00
Gli strumenti che transitano a mezzo di intermediazione bancaria contengono gli elementi funzionali all'identificazione delle parti e del credito oggetto di pagamento e, quindi, in grado di soddisfare i criteri di tracciabilità di cui all'articolo 3 del D.lgs. n. 127/2015. In merito si è ulteriormente espressa l'Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 404 del 3 agosto 2022.
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Il D.lgs. n. 127/2015 all'articolo 3, dispone che la riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti può essere riconosciuta solo a coloro che:
Si rammenta che con l'approvazione del D.M. 4 agosto 2016, all'articolo 3, viene chiarito che, per poter fruire della riduzione dei termini di decadenza, i soggetti passivi, che esercitano le opzioni di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del D.lgs. n. 127/2015, devono effettuare e ricevere tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità. L'articolo 4 comma 2 , del summenzionato Decreto, stabilisce che la riduzione dei termini di decadenza non si applica ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli sopra richiam...
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redazione Memento
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