giovedì 04/08/2022 • 12:04
Con circolare 3 agosto 2022, n. 26 ASSONIME affronta in dettaglio tutti gli aspetti legati al c.d. bonus carburante. Nonostante l’intervento dell’Agenzia delle Entrate si manifestano alcune rilevanti perplessità.
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Il Bonus carburante è il beneficio previsto per i lavoratori del settore privato al fine di mitigare gli effetti negativi causati dal rincaro dei carburanti.
La particolare misura, prevista per il solo anno 2022, ha previsto l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni benzina o dei titoli analoghi erogati dai datori di lavoro del settore privato ai propri dipendenti, per un ammontare massimo di € 200 per ciascun lavoratore.
Le modifiche apportate in sede di conversione in legge 20 maggio 2022, n. 51 e la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 14 luglio scorso, hanno contribuito a fornire un quadro più chiaro del beneficio in argomento.
Con la circolare n. 26 Assonime esamina quanto illustrato dall'agenzia delle entrate, ritenendo ancora utili interventi chiarificatori.
Riferimenti oggettivi e soggettivi
L'art. 2 D.L. 21 marzo 2022, n. 21 utilizza genericamente il termine “carburanti” senza entrare nel dettaglio.
La circolare Agenzia delle entrate n. 27/E/2022 ha chiarito che i buoni benzina sono corrisposti per i rifornimenti di carburante per l'autotrazione (benzina, gasolio, Gpl e metano) e, per evitare disparità di trattamento, sono applicabili anche alla ricarica di veicoli elettrici.
In riferimento all'ambito soggettivo, come ricorda ASSONIME, il richiamo della disposizione alle “aziende”, in assenza di ulteriori indicazioni, sembrava rimandare alla nozione civilistica prevista dall'art. 2555 c.c., penalizzando in tal modo i dipendenti di quei soggetti che non esercitano attività d'impresa. La stessa circolare n. 27/E/2022 richiama le indicazioni fornite con precedente circolare 28/E/2016 con cui l'Agenzia delle entrate si è occupata della detassazione dei premi di risultato, escludendo dal settore privato le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001. Il medesimo orientamento è confermato nella circolare n. 27/E/2022, pertanto possono essere compresi nel settore privato, quindi ammessi a beneficiare del bonus carburante, anche i dipendenti degli enti pubblici economici, posto che tali enti non rientrano tra le Amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2 menzionato.
In relazione alla platea dei beneficiari, la norma si limita alla generica locuzione “lavoratori dipendenti” e neanche la richiamata circolare n. 27/E/2022 fornisce ulteriori precisazioni. Anche in questo caso, volendo riferirci alla precedente circolare n. 28/E/2016, dovremmo escludere dal beneficio altre categorie di soggetti, tra i quali, ad esempio, i titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (si pensi ai collaboratori coordinati e continuativi e agli amministratori di società). Sul punto ASSONIME auspica un intervento chiarificatore da parte degli uffici competenti.
Le condizioni per erogare il bonus
Occorre ricordare che i buoni possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali (richiesti invece per i premi di risultato) pertanto il bonus carburante non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 100, co. 1, TUIR e dunque alle spese sostenute dal datore di lavoro non si applicano i limiti di deducibilità previsti dallo stesso articolo. Ne consegue che tali spese risultano integralmente deducibili per il datore di lavoro ai sensi dell'art. 95 TUIR, sempreché l'erogazione dei buoni sia riconducibile al rapporto di lavoro e il costo risulti inerente all'attività.
Dal punto di vista del percettore invece, ASSONIME sottolinea come il bonus, previsto limitatamente all'anno 2022, sarà considerato fiscalmente esente per i buoni carburante assegnati nel 2022 e fino al 12 gennaio 2023, in ossequio al c.d. “principio di cassa allargata”.
Cumulabilità con altri fringe benefits
L'art. 2 del richiamato D.L. n. 21/2022 prevede espressamente che il bonus carburante non concorre, nel limite di € 200, alla formazione del reddito di lavoro dipendente “ai sensi dell'art. 51, comma 3, del TUIR”.
Il generico riferimento all'art. 51 aveva generato il dubbio che il bonus carburante non potesse cumularsi con l'esenzione di € 258,23 prevista per i fringe benefits erogati al dipendente. Tuttavia, la relazione illustrativa all'art. 2 D.L. n. 21/2022, chiariva il carattere “aggiuntivo” del bonus carburante. Ciò significa che i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente, possono raggiungere un valore di € 200 per uno o più buoni benzina e un valore di € 258,23 per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi ulteriori buoni benzina). In tal senso si è espressa anche l'Agenzia delle entrate nella circolare 27/E/2022 fornendo alcuni esempi a corredo.
Sul punto, tuttavia, ASSONIME esprime alcune perplessità sostenendo che se è vero che, come affermato dall'Agenzia nei suoi esempi, l'eventuale eccedenza del bonus carburante concesso al dipendente rispetto alla soglia di € 200 può trovare capienza nel plafond di € 258,23, è evidente che il limite di € 200 del bonus carburante è concepito come una franchigia sempre esente e non come una soglia che, ove superata e in assenza di capienza del plafond di € 258,23, renderebbe integralmente tassabile il benefit.
In altri termini, se è vero, come afferma l'Agenzia, che l'eventuale “splafonamento” del limite di € 200 del bonus carburante (e solo per la parte eccedente € 200) può essere assorbito dal generale plafond di € 258,23 si può affermare che ai 200 euro del bonus carburante debba essere comunque riconosciuta l'esenzione, indipendentemente dal fatto che l'importo eccedente trovi o meno capienza nel plafond generale. Tale soluzione appare in linea con la formulazione della norma che, a differenza di quella contenuta nell'ultimo periodo del co. 3 dell'art. 51 TUIR, si limita a prevedere l'esclusione dal reddito dei buoni benzina fino a € 200 e non dispone la perdita dell'intero beneficio in caso di superamento della soglia.
Conversione del bonus carburante in premi di risultato
La Legge n.51/2022 ha disposto la modifica dell'art. 2 D.L. n. 21/2022, eliminando il riferimento alla gratuità presente nella versione originaria rendendo possibile l'erogazione dei buoni carburante in sostituzione dei premi di risultato che hanno tipicamente una finalità retributiva.
Anche su questi aspetti ASSONIME manifesta le precedenti perplessità sullo splafonamento del limite di € 200. La richiamata circolare 27/E/2022 infatti precisa che “nel caso in cui il dipendente chieda l'erogazione dei premi di risultato in buoni benzina, il lavoratore avrà diritto all'esenzione da imposta sia per il paniere di beni e servizi offerti fino ad un valore di euro 258,23, sia per i predetti buoni benzina per un valore di euro 200. Resta inteso che, in caso di superamento di ognuno dei predetti limiti, ciascun importo, per l'intero, sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato”. In altri termini il tetto di € 200 del bonus carburante rappresenterebbe una franchigia comunque esente e non una soglia superata la quale l'intero importo del bonus diventerebbe tassabile.
Profili previdenziali e IVA
L'ultimo aspetto affrontato da ASSONIME riguarda i profili previdenziali del bonus carburante e la sua disciplina IVA.
Per quanto riguarda il primo punto, la circolare conclude che per effetto dell'armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale (art. 6, D. Lgs. n. 314/1997) i buoni carburante dovrebbero ritenersi esclusi anche da imposizione contributiva.
Sul secondo punto invece la circolare richiama la direttiva dell'Unione Europea 27 giugno 2016, n. 2016/1065 che opera una distinzione tra buoni (o voucher) monouso (quelli in relazione ai quali “il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui il buono si riferisce e l'IVA dovuta su tali beni o servizi sono noti al momento dell'emissione del buono”) e i buoni multiuso, definiti per esclusione come quelli diversi dai buoni monouso.
I buoni benzina monouso rappresentano un titolo che consente l'acquisto di carburante in uno specifico impianto di distribuzione. Mentre i buoni multiuso consentono l'acquisto di carburante in plurimi impianti di distribuzione. Tale distinzione è fondamentale per individuare il corretto trattamento ai fini IVA.
L'art. 6-ter del D.P.R. n. 633/1972 considera monouso il buono “se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto”. Ogni trasferimento del buono rappresenta una cessione o prestazione ed è rilevante ai fini IVA se detto trasferimento è effettuato da un soggetto diverso da quello che lo ha emesso.
L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 8/2018 (par. 2.1.1) ha ricondotto i buoni carburante nell'ambito dei buoni-corrispettivo, facendo riferimento alla distinzione fra monouso e multiuso e il bonus carburante sembra doversi qualificare come un buono-multiuso, dato che i beni che è possibile acquistare con tale bonus non sono individuati al momento della loro emissione né in quantità̀ (essendo variabile il prezzo unitario di un dato prodotto a seconda del momento e del punto vendita presso il quale il buono è utilizzato), né in qualità̀, poiché́ il buono potrebbe essere utilizzato per acquistare carburanti di diverso genere (anche ricariche elettriche). Si tratterebbe, in altre parole, di un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA.
Di conseguenza, ogni trasferimento del buono multiuso, precedente all'accettazione dello stesso come corrispettivo della cessione di beni o prestazione di servizi, non costituisce momento di effettuazione dell'operazione (art. 6, D.P.R. n. 633/1972) e non sarà soggetto ad IVA.
Il momento impositivo ai fini IVA si realizza solo alla consegna del bene acquistato o del pagamento del servizio mediante utilizzo del buono stesso.
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Maria Rosa Gheido
- Consulente del lavoro e dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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