mercoledì 03/08/2022 • 17:15
La conversione del DL Semplificazioni introduce la facoltà di non svalutare i titoli iscritti nel circolante purché la perdita di valore abbia carattere transitorio dovuto alla contingente turbolenza dei mercati. L'Organismo Italiano di Contabilità è chiamato a definire le modalità attuative della disposizione.
redazione Memento
Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le modalità attuative contabili di tali disposizioni sono stabilite dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Le imprese OIC adopter possono, dunque, valutare i titoli iscritti nel circolante al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio approvato anziché al minor valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
Tale deroga, inizialmente introdotta dall'art. 20 quater DL 119/2018, per i bilanci 2018, è stata poi estesa all'esercizio 2019 dal DM 15 luglio 2019 e all'esercizio 2020 dal DM 17 luglio 2020. Da ultimo, viene reintrodotta per i bilanci 2021 dalla conversione del DL Semplificazioni (art. 45 c. 3 octies-3 decies).
Pertanto, per i titoli iscritti nell'attivo circolante, è possibile derogare al criterio di valutazione prescritto dall'art. 2426 c.c. e più in generale ai postulati di bilancio (OIC 11): a tal proposito, l'OIC aveva emesso il documento interpretativo n. 4, attualmente non più in vigore.
Rientrano nell'ambito di applicazione della norma i titoli di debito e i titoli di capitale (partecipazioni) iscritti nell'attivo circolante dello stato patrimoniale al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
Infatti, ai sensi dell'art. 2426 c. 1 n. 9 c.c. , i titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore. Tale minor valore non può essere mantenuto nei bilanci successivi se ne sono venuti meno i motivi.
Gli strumenti finanziari derivati sono esclusi dall'ambito oggettivo della norma.
Per le assicurazioni, le modalità attuative delle disposizioni sopra descritte sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
In ogni caso, le assicurazioni applicano le disposizioni sopra descritte previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo e destinano a una riserva indisponibile di utili un ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni sopra descritte e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.
In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
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