venerdì 17/06/2022 • 11:49
Ai fini della corretta iscrizione al RUNTS degli enti già in possesso di personalità giuridica, la documentazione di cui il notaio si avvale per attestare la sussistenza del patrimonio deve essere presentata al massimo 120 giorni prima dell’istanza di iscrizione al Registro Unico.
redazione Memento
La sussistenza del patrimonio minimo, quale requisito previsto dalla legge ai fini dell'iscrizione dell'ente dotato di personalità giuridica nel RUNTS, non deve essere temporalmente distante dal momento della proposizione dell'istanza di scrizione al RUNTS, a garanzia dell'attualità delle valutazioni effettuate, ai fini delle quali, inoltre, è necessario che il notaio possa disporre di una documentazione di supporto affidabile (Circ. Min. Lav. 21 aprile 2022 n. 9).
Il presupposto dell'affidabilità della documentazione a supporto è stato oggetto di valutazione da parte del Notariato che individua in 120 giorni dalla presentazione della domanda il termine temporale di riferimento, ricavandolo per analogia dalla previsione normativa del Codice civile (art. 42 bis c.c.). Tale parametro è stato elaborato ad opera della stessa categoria di professionisti investiti della responsabilità dell'attestazione, sulla base dell'esperienza maturata nell'esercizio della propria attività e del quadro normativo e applicabile.
Di conseguenza, la richiesta di assumere come valido, per il solo periodo di primo popolamento del RUNTS e unicamente con riferimento al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, un arco temporale ampliato a 180 giorni antecedenti la presentazione dell'attestazione patrimoniale perché tale situazione sia accompagnata dalla relazione del revisore legale esterno o del revisore legale componente dell'organo di controllo potrebbe incontrare ostacolo proprio nell'indisponibilità del notaio, sul quale ricade in ultima analisi la responsabilità dell'attestazione.
In tal senso, inoltre, non è corretto individuare in 6 mesi (180 giorni) il termine previsto dal CTS per il deposito dei bilanci degli ETS al RUNTS: il CTS fa, infatti, riferimento al termine del 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio precedente, inteso come termine entro il quale l'ente deve assolvere all'adempimento pubblicitario concernente il bilancio, non necessariamente utile a determinare l'attendibilità delle scritture contabili alla chiusura dell'esercizio precedente ai fini della valutabilità della consistenza patrimoniale.
Di conseguenza, unicamente con riferimento agli enti coinvolti nella trasmigrazione al RUNTS già in possesso della personalità giuridica che si avvalgano, per l'approvazione dei bilanci, della revisione legale o di un revisore quale componente dell'organo di controllo, è possibile rimettersi alla prudente valutazione del notaio incaricato che potrà, anche sulla base delle interlocuzioni con il revisore legale interno o esterno all'ente, procedere alle attestazioni di propria competenza utilizzando documentazione contabile aggiornata ad un termine antecedente superiore ai 120 giorni e comunque non superiore ai 180.
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