lunedì 28/04/2025 • 10:11
Il rappresentante legale della STP multidisciplinare che non indica l'attività prevalente nell'atto costitutivo non può omettere l'iscrizione della STP in tutti gli albi cui appartengono i soci professionisti, così da consentire ai Consigli dell'Ordine la verifica delle condizioni di cui all'art. 10 L. 183/2011 e il rispetto del DM 34/2013.
redazione Memento
La STP è tenuta a iscriversi all'ordine professionale in base alle previsioni di cui all'art. 10 c. 7 L. 183/2011. In merito si precisa che la STP è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.
Inoltre, la STP multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo. Pertanto, qualora l'atto costitutivo o lo statuto della STP non individui l'attività prevalente, la STP si iscrive in tutti gli albi cui appartengono i professionisti che vi partecipano e la cui attività è dedotta nell'oggetto sociale.
Giova osservare come l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo, oltre a consentire di determinare il regime disciplinare della STP, si renda necessaria per verificare il rispetto del principio per cui, come è noto, la partecipazione a una STP (anche multidisciplinare) è incompatibile con la partecipazione ad altra STP.
Il procedimento di iscrizione della STP nella sezione speciale dell'albo professionale è disciplinato negli artt. 9 e 10 DM 34/2013 che non effettuano distinzioni tra STP monodisciplinari e STP multidisciplinari. Come è dato evincere dalla normativa regolamentare, parrebbe spettare al rappresentante legale della STP rivolgere la domanda di iscrizione al Consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della STP.
Nel caso oggetto del quesito posto dall'Ordine, trattandosi di STP multidisciplinare costituita da professionisti iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e da professionisti iscritti all'albo dei Consulenti del lavoro, il rappresentante legale chiede l'iscrizione della STP sia nell'albo dei Commercialisti che in quello dei Consulenti del lavoro, presentando domanda ai rispettivi Consigli dell'Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della STP medesima.
Attenendosi alle previsioni dell'art. 9 c. 3 DM 34/2013 l'ambito delle verifiche demandate al consiglio dell'ordine è incentrato sull'“osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento”. Ne consegue che il Consiglio dell'Ordine che ha ricevuto la domanda di iscrizione, oltre a verificare la completezza della documentazione presentata a corredo della richiesta di iscrizione, deve effettuare un controllo in ordine alla ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 10 c. 3-11 L. 183/2011, in quanto direttamente richiamate dagli artt. 1 e 2 DM 34/2013, e in ordine all'osservanza di quanto disposto dalla restante normativa regolamentare.
Stando sempre alle previsioni dell'art. 9 c. 3 DM 34/2013, dopo tali verifiche, il consiglio dell'Ordine che riceve la domanda, cura l'iscrizione dei dati “identificativi” della società, quali ragione o denominazione sociale, oggetto professionale (specificando se unico o prevalente), sede legale, nominativo del legale rappresentante, nominativi dei soci iscritti, nominativi dei soci iscritti in albi o elenchi di altre professioni regolamentate.
Una volta iscritta la STP, la normativa stabilisce che nella sezione speciale dell'albo verranno annotate, sempre a cura del consiglio dell'Ordine territoriale competente, previa comunicazione da parte del rappresentante legale della società, le deliberazioni che comportino modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale che importino variazioni della composizione sociale. Dal compendio normativo richiamato, risulta evidente che il rappresentante legale della STP multidisciplinare che non abbia indicato alcuna attività prevalente nell'atto costitutivo non possa omettere l'iscrizione della STP in tutti gli albi cui appartengono i soci professionisti, così da consentire ai Consigli dell'Ordine interessati la verifica delle prescrizioni e delle condizioni di cui all'art. 10 L. 183/2011 e il rispetto delle disposizioni contenute nel DM 34/2013.
Considerato quanto sopra, l'Ordine territoriale in oggetto, espletate le opportune verifiche, può procedere all'iscrizione della STP multidisciplinare chiedendo, tuttavia, al rappresentante legale della società di esibire successivamente la documentazione di avvenuta iscrizione della STP all'albo dei Consulenti del lavoro, in modo da completare il procedimento di corretta iscrizione della STP medesima nella sezione speciale dell'albo.
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Marco Nessi
- Dottore Commercialista e Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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