giovedì 24/04/2025 • 14:54
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota 3 aprile 2025 n. 616, chiarisce che l’anticipazione dell’erogazione del TFR non si può ridurre a un mero e automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile.
redazione Memento
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 616 del 3 aprile 2025, esprime un chiarimento relativo all'anticipazione di quote mensili di TFR effettuata da un'azienda direttamente nella busta paga del lavoratore stagionale.
Il quesito posto all'Ispettorato
Un'azienda chiede se l'anticipazione del TFR, effettuato oltre il termine del regime sperimentale (L.190/2014) – che era limitato ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 – sia consentita nei soli casi espressamente previsti (art. 2120 c.c.) e, per l'effetto, se una anticipazione fuori dalle ipotesi contemplate dalla norma sia da considerare illegittima. Si chiede, inoltre, quali siano le conseguenze sotto il profilo ispettivo derivanti dal disconoscimento delle somme erogate quali ratei di TFR.
Il parere dell'INL
Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta una somma di denaro che viene accumulata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del dipendente, allo scopo di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.
L'istituto è disciplinato dall'art. 2120 c.c. il quale, nei primi cinque commi individua i criteri di calcolo del TFR e nei commi successivi disciplina le condizioni in presenza delle quali, su richiesta del lavoratore, si applica il diverso istituto della anticipazione del trattamento di fine rapporto.
L'ultimo comma dello stesso articolo rimanda alla contrattazione collettiva o ai patti individuali l'introduzione di condizioni di miglior favore relative all'accoglimento delle richieste di anticipazione, in mancanza delle quali l'erogazione monetaria non può che qualificarsi quale maggiore retribuzione assoggettata all'obbligazione contributiva.
Si deve ritenere che la pattuizione collettiva o individuale possa avere ad oggetto una anticipazione dell'accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile che, a questo punto, costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo. Tale operazione, peraltro, sembrerebbe contrastare con la stessa ratio dell'istituto che, come detto, è quella di assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda le conseguenze sul piano ispettivo, l'INL ritiene che, laddove si ravvisino le descritte ipotesi di anticipazione, il personale ispettivo dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate attraverso l'adozione del provvedimento di disposizione (art. 14 D.Lgs. 124/2004).
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