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martedì 22/04/2025 • 15:52

Lavoro Dall'INPS

Contratti di solidarietà: recupero delle quote TFR a carico INPGI

L'INPS, con Mess. 22 aprile 2025 n. 1348, ha fornito le istruzioni operative e contabili per il recupero delle quote di TFR maturate in regime di contratto di solidarietà con erogazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) in vigenza del regime assicurativo e regolamentare dell'INPGI.

a cura di

redazione Memento

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L'INPS, con proprio messaggio, ha fornito le istruzioni operative e contabili afferenti al recupero, tramite conguaglio, delle quote di TFR maturate in regime di contratto di solidarietà con il trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) in vigenza del regime assicurativo e regolamentare dell'INPGI.

La concessione CIGS a seguito della stipula di un contratto di solidarietà

L'art. 21, c. 5, D.Lgs. 148/2015, che disciplina la concessione della CIGS a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, prevede che “Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro centoventi giorni dal termine del trattamento precedente”.

Il recupero delle quote di TFR da parte del datore

Tuttavia, la norma in esame non prevede né uno specifico termine a decorrere dal quale il datore di lavoro può esercitare il diritto di ripetizione, né un termine di decadenza.

Conseguentemente, il datore di lavoro può procedere al recupero delle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa solo dopo il decorso del termine sospensivo previsto dalla disposizione in esame.

Il suddetto termine di sospensione si applica anche con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione decennale del diritto di credito del datore di lavoro.

Il recupero delle quote di TFR nel settore dell'editoria

Per quanto riguarda le imprese del settore dell'editoria, ai fini del recupero delle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa in regime di contratto di solidarietà con erogazione della CIGS, dai lavoratori assunti con la qualifica di giornalisti, secondo la disciplina assicurativa e regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022, si applicano le disposizioni di cui al decreto del DI 23 novembre 2017.

Ed infatti, sussiste il diritto al recupero delle quote di TFR anche per le imprese dell'editoria che, relativamente ai dipendenti con qualifica di giornalisti, abbiano fruito della CIGS per la causale contratti di solidarietà in relazione a periodi per i quali vigeva il regime assicurativo e regolamentare dell'INPGI e che non abbiano potuto effettuare tale recupero presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022.

Istruzioni operative: il codice da esporre nel flusso Uniemens

Rimandando alle indicazioni fornite per la generalità dei datori lavoro con la Circ. INPS 19 gennaio 2017 n. 19, l'Istituto, con il messaggio in commento, specifica che il codice di conguaglio da esporre nel flusso Uniemens è “L045”, avente il significato di “Quote TFR ex articolo 21, comma 5, D.lgs. n. 148/2015”.

Istruzioni contabili

Ai fini delle rilevazioni contabili delle quote di TFR maturate dai lavoratori poste a carico dello Stato, si rinvia alle istruzioni fornite con la citata Circ. INPS n. 9/2017, con la quale è stato istituito il conto di onere GAU30211. 

Fonte: Mess. INPS 22 aprile 2025 n. 1348

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