martedì 22/04/2025 • 10:29
Con Risp. 18 aprile 2025 nn. 116 e 117, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di doppie imposizioni, relativamente al trattamento fiscale delle management fees tra Italia ed Egitto e ai corrispettivi per il noleggio di attrezzature commerciali tra Italia e Spagna.
redazione Memento
Doppie imposizione Italia-Egitto: trattamento fiscale delle management fees
Con Risp. AE 18 aprile 2025 n. 116, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di Convenzione tra Italia ed Egitto: il quesito è stato presentato da una società italiana di ingegneria, Alfa, che ha prestato servizi tecnici per un progetto in Egitto.
Alfa ha subito una ritenuta del 20% in Egitto e ha chiesto chiarimenti sull'applicazione della Convenzione del 1979. L'Agenzia ha confermato che l'Egitto ha agito conformemente alla Convenzione e che l'Italia può risolvere la doppia imposizione attraverso il credito d'imposta, come previsto dall'articolo 23 della stessa Convenzione. Il chiarimento si basa sull'interpretazione dell'articolo 22, che prevede una deroga per le management fees, consentendo una tassazione concorrente.
In sostanza, come peraltro sostenuto anche da Alfa, l'imposizione egiziana è da considerarsi conforme alla Convenzione Italia-Egitto e la doppia imposizione che ne deriva può essere risolta in Italia attraverso il meccanismo del credito d'imposta di cui all'articolo 23 della Convenzione, alle condizioni e secondo le modalità applicative dettate dall'art. 165 TUIR (come chiarite nella Circ. AE 5 marzo 2015 n. 9/E).
Doppie imposizione Italia-Spagna: trattamento fiscale dei corrispettivi da noleggio di attrezzature commerciali
Con Risp. AE 18 aprile 2025 n. 117, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di Convenzione tra Italia e Spagna: il caso analizzato coinvolge una cooperativa italiana, Alfa, che noleggia casse e pallet da una società spagnola, Beta.
L'Agenzia ha confermato che i corrispettivi rientrano nella definizione di "canoni" secondo l'articolo 12 della Convenzione del 1977. Di conseguenza, Alfa può applicare una ritenuta ridotta dell'8%, purché Beta sia l'effettivo beneficiario dei canoni e non disponga di una stabile organizzazione in Italia. Tuttavia, l'applicazione del trattamento convenzionale spetta al sostituto d'imposta italiano, che può optare per tale soluzione.
L'Agenzia delle Entrate ricorda, infine, che per una costante interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, l'applicazione della ritenuta ridotta prevista dal Trattato costituisce una facoltà e non un obbligo per il sostituto d'imposta italiano.
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Eugenio Condoleo
- Avvocato tributaristaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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