martedì 22/04/2025 • 10:14
L'erede che percepisce il compenso spettante al padre deceduto che aveva chiuso la partita IVA, per assolvere gli obblighi fiscali deve riaprire la partita IVA del professionista, emettere la fattura relativa al compenso incassato ed effettuare gli adempimenti relativi al pagamento (Risp. AE 22 aprile 2025 n. 118).
redazione Memento
Con Risp. AE 8 marzo 2021 n. 163, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di partita IVA cessata anticipatamente in violazione delle indicazioni di prassi, colui che agisce per conto del cedente/prestatore - nel caso in esame l'erede - mantenga l'obbligo di emettere la fattura riaprendo a posteriori una nuova partita IVA e di porre in essere i successivi adempimenti, mentre la debitrice avrà l'onere di ricorrere alla procedura di cui all'art. 6 c. 8 D.Lgs. 471/97, quale forma di regolarizzazione, solo a fronte dell'omessa fatturazione. Detta disposizione è incardinata, infatti, nel sistema sanzionatorio ed ha natura eccezionale, presupponendo l'inadempienza del cedente/prestatore.
A tal proposito, con Risp. AE 22 aprile 2025 n. 118, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, essendo la partita IVA stata chiusa anticipatamente dal defunto professionista, solo laddove l'istante rimanga inerte, nonostante la richiesta del curatore di emettere la fattura, sorgerà per quest'ultimo l'obbligo di ''regolarizzare'' l'operazione, come prescritto dal comma 8 dell'art. 6 D.Lgs. 471/97, al fine di evitare la sanzione ivi prevista. Al riguardo, il citato articolo 6, come riformulato ad opera dell'art. 2 c. 1 lettera d) numero 7) D.Lgs. 87/2024 - ad oggi prevede che, il cessionario/committente, in caso di omessa od irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore, per evitare l'applicazione della sanzione ivi prevista, non deve più emettere autofattura (o regolarizzare la fattura ricevuta) e versare l'imposta (o la maggiore imposta) all'erario, ma deve solo comunicare l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate, entro novanta giorni dal momento in cui avrebbe dovuto essere emessa la fattura regolare.
A tal fine è stato istituito il codice TD29, utilizzabile nel sistema di interscambio (SDI) a decorrere dal 1° aprile 2025. Deve, conseguentemente, intendersi parzialmente superata la soluzione resa con la risposta n. 52/E del 2020, ove - in caso di inerzia degli eredi - era stato rimesso al cessionario/committente il compito di versare l'IVA relativa al compenso (da corrispondere, dunque, alla controparte al netto dell'imposta).
Stante la modifica normativa, dunque, il compenso andrà corrisposto all'istante al lordo dell'imposta e sarà onere del medesimo chiedere la riapertura della partita IVA del de cuius al fine di assolvere gli obblighi fiscali connessi al pagamento. Solo laddove l'istante rimanga inerte, la controparte dovrà effettuare la comunicazione di rito disposta dall'art. 6 c. 8 D.Lgs. 471/97, al fine di non incorrere nella sanzione ivi prevista. Va da sé che, in tale evenienza, l'Amministrazione finanziaria ha il potere di agire nei confronti dell'erede per recuperare l'imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi.
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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