venerdì 25/04/2025 • 06:00
Dal 30 aprile 2025 saranno disponibili i Modelli precompilati e dal 15 maggio 2025 si potrà procedere con l’invio e con modifiche e integrazioni. L’invio del 730 precompilato sarà possibile entro il 30 settembre 2025, mentre per il Modello Redditi PF la scadenza è il 31 ottobre 2025. Le regole sono definite con il Provv. AE 23 aprile 2025 n. 193922.
Il modello 730 precompilato sarà disponibile dal 30 aprile 2025 pomeriggio sul sito dell’Agenzia delle Entrate e dovrà essere presentato entro il 30 settembre 2025 direttamente alle Entrate o tramite CAF o professionista abilitato. Il Modello Redditi PF, invece, potrà essere inviato entro il 31 ottobre 2025. A partire dal 15 maggio 2025, sarà possibile modificare e inviare i modelli.
L’Agenzia delle Entrate, con il Provv. AE 23 aprile 2025 n. 193922, ha definito le regole.
Accesso alla dichiarazione precompilata
Per accedere all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, è necessario essere in possesso di:
Accedendo alla dichiarazione precompilata si potranno consultare i dai precaricati, tra cui le detrazioni per le spese sanitarie, le spese universitarie, le spese per premi assicurativi, i contributi previdenziali, i bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.
All'interno dell'area personale del contribuente è inoltre disponibile una modalità di compilazione semplificata e guidata per poter agevolmente visualizzare, modificare e/o integrare la dichiarazione 730 e successivamente inviarla. In pratica si dovrebbe poter compilare la dichiarazione anche senza conoscere i righi e i quadri. Dopo aver accettato o modificato i dati, sarà il sistema a inserire automaticamente gli stessi all’interno del modello.
Una volta effettuato l'invio, la dichiarazione con il protocollo dell'invio resta visualizzabile e scaricabile all'interno della propria area autenticata.
Le novità 2025
Per rendere ancora più agevole l’adempimento dichiarativo, sono state riviste e migliorate alcune funzionalità a disposizione dei contribuenti: ad esempio, la scelta del sostituto d’imposta e il passaggio dalla compilazione con la modalità semplificata a quella con il metodo ordinario.
In linea con il D.Lgs. 1/2024 sono stati introdotti due nuovi quadri (M e T) che consentono alle persone fisiche non titolari di partita IVA di utilizzare la dichiarazione semplificata anche in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria.
Novità anche per gli eredi, che prima potevano effettuare l’invio esclusivamente in prima persona: da quest’anno il servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede è stato reso fruibile anche a tutori, amministratori di sostegno e genitori abilitati all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Tra i dati utilizzati per l’elaborazione, quest’anno i contribuenti troveranno anche i proventi erogati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) per la cessione di energia prodotta da impianti fotovoltaici per uso domestico.
Significative novità anche per la dichiarazione Modello Redditi PF. Per i soggetti IVA in regime di vantaggio e forfetario, ad esempio, i dati reddituali desumibili dalle fatture elettroniche - trasmesse tramite lo SDI - e dai corrispettivi giornalieri inviati nel corso dell’anno saranno accostati alle informazioni precompilate. Con apposita delega, l’accesso ai dati precompilati del Modello Redditi PF è ora consentito, oltre che ai professionisti e ai CAF dipendenti e pensionati, a tutti gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, come ad esempio CAF imprese, avvocati o revisori.
Le informazioni del modello 730 precompilato
I dati inseriti nel modello precompilato, tengono conto delle informazioni in possesso dall'Agenzia delle Entrate, e reperite dai seguenti documenti:
Il contribuente che accede nell'area riservata può inoltre visualizzare l'esito della liquidazione, il rimborso che sarà erogato dal sostituto d'imposta o dall'Agenzia delle Entrate e/o le somme che saranno trattenute in busta paga, o che dovranno essere versate con modello F24.
L'esito della liquidazione non è disponibile se mancano elementi essenziali, (ad esempio, la destinazione d'uso di un immobile). Il risultato finale della dichiarazione sarà disponibile dopo l'integrazione del modello 730. Infine, si potrà visualizzare il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.
Se le informazioni in possesso dell'Agenzia delle Entrate dovessero risultare incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione, ma sono esposte in un apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle, ed eventualmente indicarle nel modello. Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti, e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente.
Cosa può fare il contribuente
Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata direttamente o tramite il proprio sostituto (se presta assistenza fiscale), o ancora tramite un CAF o un professionista abilitato. In questi ultimi casi sarà necessario conferire un'apposita delega.
Successivamente al 30 aprile dopo un periodo di consultazione, è possibile (a partire dal 15 maggio) in autonomia accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all'Agenzia delle Entrate, direttamente tramite l'applicazione web, può inoltre modificare e inviare il Modello Redditi precompilato. È possibile successivamente annullare il 730 e il Modello Redditi già inviato, e presentare una nuova dichiarazione tramite l'applicazione web.
Il 730 precompilato può dunque essere presentato senza effettuare modifiche, o con modifiche, nel primo caso non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate, nel secondo caso, se vi sono modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all'Agenzia delle Entrate, che non sono stati modificati, mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica.
Se il 730 precompilato viene presentato mediante CAF o professionista senza modifiche, non viene effettuato il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Se vengono effettuate modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate. Vi è l'eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.
Le persone fisiche giuridicamente incapaci possono presentare la dichiarazione per il tramite dei loro rappresentanti legali (per es. tutori, amministratori di sostegno, genitori di minorenni). I contribuenti che hanno difficoltà o sono impossibilitati a utilizzare in autonomia il suddetto servizio possono richiedere a una persona di fiducia di operare nel loro interesse. Sarà possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata sul sito dell’Agenzia anche inviando una pec, o formalizzando la richiesta presso gli uffici dell’Agenzia.
La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta. L'Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni.
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Lorenzo Meroni
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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