giovedì 17/04/2025 • 06:00
Assonime, nel Caso n. 3/2025, ha commentato alcune massime notarili aventi ad oggetto la scissione mediante scorporo, soffermandosi sulla disciplina applicabile e approfondendo il diritto di recesso e l'obbligo della relazione di stima.
Premessa
Assonime, nel Caso n. 3/2025, ha esaminato alcune massime notarili aventi ad oggetto la disciplina civilistica applicabile alla scissione mediante scorporo, le quali commentando diversi aspetti dell'istituto:
La scissione mediante scorporo appartiene al “genus” delle operazioni di scissione tradizionale (cfr. Studio n. 45-2023/I del Consiglio Nazionale del Notariato), e offre alle imprese un ulteriore strumento per ottimizzare la gestione del proprio patrimonio, ponendosi quale opzione alternativa, e più ampia, del conferimento di azienda, ovvero di singoli beni patrimoniali.
Scissione mediante scorporo e società beneficiarie preesistenti
Per quanto concerne il punto i) si osserva che il citato schema di Decreto Legislativo propone la modifica della definizione civilistica della scissione mediante scorporo, di cui all'art. 2506.1 c.c. Infatti, a differenza di quanto previsto nella norma originaria, viene previsto che con la scissione mediante scorporo una società assegna l'intero suo patrimonio, o parte di esso, a una o più società preesistenti o di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote.
Inoltre, si è ritenuto di eliminare dalla definizione di scorporo il riferimento alla “continuazione dell'attività”, perché elemento non necessario per la definizione dell'istituto, tecnicamente impreciso e non pertinente nel caso in cui lo scorporo abbia ad oggetto l'attribuzione dell'intero patrimonio.
In buona sostanza, le modifiche accolgono le interpretazioni formulate dalla prassi e della giurisprudenza notarile, che si è pronunciata sulla questione in diverse occasioni (cfr., ad esempio, Commissione società del Consiglio Notarile di Milano, Scissione mediante scorporo, Massima n. 209 del 7 novembre 2023; Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Firenze Prato e Pistoia, Scissione con scorporo, Orientamento 89-2024).
Come precisato da Assonime, “[Omissis]…le massime valorizzano il principio di atipicità delle operazioni straordinarie, in generale, e delle operazioni di scissione, in particolare. Queste ultime non risultano rigidamente tipizzate, tant'è che la prassi, avallata da dottrina e giurisprudenza, ha sviluppato diverse varianti dell'operazione non espressamente contemplate dalla legge. La vigenza di questo principio supporta, pertanto, l'idea che la scissione mediante scorporo possa avvenire anche a favore di beneficiarie preesistenti”.
Il diritto di recesso in caso di scissione mediante scorporo in favore di società preesistente
La norma (artt. 2473 e 2502 c.c.) prevede che il diritto di recesso sia attribuito ai soci di srl e di società di persone che non abbiano consentito all'operazione di scissione.
Nel caso di scissione mediante scorporo, tale diritto di recesso è escluso dal momento che i soci della scissa non subiscono un'alterazione della loro posizione nella società (cfr. Orientamento L.G.1 del 2023 del Comitato del Triveneto).
In particolare, le massime oggetto di analisi distinguono la posizione dei soci della società scissa da quella dei soci della società beneficiaria preesistente, affermando che l'esclusione del diritto di recesso dovrebbe rimanere ferma con riguardo ai soci non consenzienti della società scissa (l'identità della posizione giuridica in cui si trovano i soci della scissa rispetto al conferimento - conferimento di beni in società preesistente - giustifica l'estensione dello stesso trattamento anche in caso di scissione mediante scorporo).
Il diritto di recesso dovrebbe invece spettare in capo ai soci non consenzienti della società beneficiaria preesistente.
Obbligo della relazione di stima
Il Consiglio Notarile di Milano ha analizzato il tema relativo all'esclusione dell'obbligo della relazione di stima in caso di scissione mediante scorporo in favore di società di nuova costituzione o anche preesistente (cfr. anche Studio n. 45-2023/I del Consiglio Nazionale del Notariato).
La relazione di stima degli elementi trasferiti è richiesta solo quando il principio di continuità dei valori contabili non possa essere applicato, in quanto la società scissa è una società di persone, un ente non societario ovvero quando il capitale della società beneficiaria viene rivalutato in misura superiore al valore contabile dei beni assegnati (cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 27/2004; id. Massima n. 72/2005).
Le entità attribuite in sede di scissione con particolare riferimento alle passività
Il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Firenze Prato e Pistoia (Orientamento 89-2024) ha chiarito che:
L'operazione per essere ammissibile richiede la previa verifica che il patrimonio netto della società beneficiaria sia sufficientemente capiente, onde evitare una situazione di perdita rilevante, ai sensi dell'art. 2447 c.c.
Si riportano di seguito tutte le massime oggetto di commento: Comitato del Triveneto, Orientamento L.G.1- Scissione con scorporo – 1° Pubbl. 10/23 motivato 10/23; Commissione società del Consiglio Notarile di Milano, Scissione mediante scorporo, Massima n. 209 del 7 novembre 2023; Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Firenze Prato e Pistoia, Scissione con scorporo, Orientamento 89-2024; Comitato del Triveneto, Orientamento L.G. 2, Ammissibilità di una scissione con scorporo e di una scissione ordinaria o fusione realizzate con un unico progetto, 1° pubb. 10/23 – motivato 10/23; Commissione società del Consiglio Notarile di Milano, Questioni in tema di trasformazioni eterogenee, Massima n. 20 del 18 marzo 2004; Commissione società del Consiglio Notarile di Milano, Presupposti dell'obbligo della relazione di stima nella fusione e nella scissione, Massima n. 27 del 22 Marzo 2004.
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