martedì 15/04/2025 • 12:16
L'Agenzia delle Entrate, con Risposta 14 aprile 2025 n. 99, ha chiarito i criteri per l'inclusione in PIR o in PIR alternativi di quattro diverse tipologie di investimenti effettuati tramite una piattaforma di crowdfunding.
redazione Memento
Con la risposta n. 99 del 14 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti circa l'inclusione in PIR o in PIR alternativi di investimenti effettuati tramite una piattaforma di crowdfunding.
Si ricorda che l'art. 1 c. 100 – 114 L. 232/2016 prevede un regime di non imponibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, derivanti da determinati investimenti (c.d. investimenti qualificati) operati tramite piani di investimento del risparmio a lungo termine (c.d. PIR) effettuati nel rispetto di determinate caratteristiche espressamente previste dalla normativa (vincoli e divieti di investimento).
La costituzione del PIR avviene attraverso:
Nel caso di specie, la società istante è iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese come PMI innovativa e opera in qualità di fornitore di servizi di crowdfunding tramite un'apposita piattaforma.
Mediante i servizi offerti dalla piattaforma di crowdfunding, gli investitori c.d. crowdfunders persone fisiche o società di capitali, possono sottoscrivere investimenti immobiliari.
In particolare, la società istante evidenzia che le offerte di investimento, le cui somme raccolte presso gli investitori sono destinate allo sviluppo di una specifica operazione immobiliare, si articolano in quattro tipologie:
1) investimento in equity crowdfunding diretto;
2) investimento in equity crowdfunding tramite una società veicolo;
3) investimento mediante sottoscrizione da parte dell'investitore di uno strumento finanziario partecipativo tramite una società “titolare di progetto”;
4) investimento in lending crowdfunding, con la sottoscrizione di un contratto di prestito tra il crowdfunder e la società che riceve il finanziamento
La società chiede se i suddetti investimenti possano essere inclusi in un PIR alternativo.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
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