lunedì 14/04/2025 • 16:02
L'Agenzia delle Entrate, con Risposta 11 aprile 2025 n. 96, ha chiarito che al servizio di parcheggio, in quanto accessorio, si applica l'aliquota IVA del 10% sia per i parchi acquatici che per i parchi divertimento; per il noleggio di ombrelloni e cabanas, invece, è necessaria una distinzione in base al parco.
redazione Memento
Con la risposta n. 96 dell'11 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'aliquota IVA al 10% per il servizio di parcheggio, accessorio all'attività principale, può essere applicata sia per il parco di divertimenti “classico” che per il parco acquatico.
Il noleggio di ombrelloni e cabanas beneficia dell'aliquota ridotta se fornito nel parco acquatico, mentre è soggetto all'aliquota ordinaria del 22% se offerto nel parco divertimenti classico.
Nel caso di specie, la società istante svolge attività di “Parco Tematico in forma stabile” di cui alla L. 337/68. Il servizio di parcheggio esclusivo offerto dalla società risponde alla necessità di raggiungere il parco con mezzi propri, vista la scarsità di altre soluzioni di collegamento con il luogo, e quindi è accessorio all'ingresso al parco.
Più articolato il ragionamento per gli altri servizi proposti, perché, da quanto risulta dal sito, la società è titolare di due parchi divertimento: uno è un parco divertimenti “classico”, l'altro è aperto dalla metà di giugno ed è più propriamente un parco “acquatico”. Quest'ultimo è dotato di giochi, piscine, attrazioni ed altri servizi.
Riguardo al noleggio di ombrelloni e cabanas, la Società fa presente che tutta l'area spiaggia è coperta da ombrelloni e cabanas a pagamento, i lettini gratuiti sono disponibili in numero limitato e non è presente un'area ''libera'' nella quale sia possibile stendersi, né ciò è consentito nelle aree di ristoro.
La società istante non specifica in quale dei due parchi noleggia ombrelloni e cabanas. Per i parchi acquatici la zona relax con ombrelloni e cabanas è integrante per usufruire del luogo di svago ed è funzionale alla fruizione delle attività principali. Di conseguenza, nel relativo servizio di noleggio è riscontrabile il nesso necessario affinché tale prestazione sia ritenuta accessoria all'operazione principale, nesso che invece non è riscontrabile nel parco “classico”.
In definitiva, il requisito dell'accessorietà con conseguente applicazione dell'IVA al 10% è ravvisabile in entrambi i parchi per il parcheggio, mentre, per quanto riguarda il noleggio di ombrelloni e cabacas, il legame è riscontrabile per il parco “acquatico” ma non per quello “classico” dove lo stesso servizio è soggetto all'aliquota Iva ordinaria del 22%.
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