giovedì 10/04/2025 • 14:49
Con Ris. AE 10 aprile 2025 n. 36, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo, tramite Modello F24, del credito d'imposta riconosciuto alle Fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni in denaro effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate.
redazione Memento
L'art. 1 c. 396 L. 197/2022 riconosce alle fondazioni bancarie incorporanti, di cui al D.Lgs. 153/99, un credito d'imposta pari al 75% delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate che versino in gravi difficoltà, ai sensi dell'art. 1 c. 397 L. 197/2022.
Il comma 399 del medesimo articolo 1 stabilisce che il credito d'imposta in argomento è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/97, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto.
Il credito è cedibile dalle fondazioni incorporanti a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, senza facoltà di ulteriore cessione, secondo le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2023, emanato ai sensi dell'art. 1 c. 400 L. 197/2022, nel quale sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d'imposta.
Per consentire l'utilizzo in compensazione del suddetto credito d'imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo: “7039” denominato “Credito d'imposta spettante alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate - art. 1 c. 396 L. 197/2022”.
L'Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che gli stessi siano presenti nell'elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni, trasmesso dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa (ACRI), e che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda l'importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dalla stessa ACRI.
Il credito ceduto, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 1260 e ss. c.c. e a condizione che sia intervenuto il riconoscimento dello stesso da parte dell'Agenzia delle Entrate, è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente.
Fonte: Ris. AE 10 aprile 2025 n. 26
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