mercoledì 09/04/2025 • 14:22
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 9 aprile 2025 n. 94, ha chiarito che i rimborsi pro quota di capitale disposti su iniziativa del gestore non costituiscono disinvestimenti da parte delle casse di previdenza e non incidono sull'ammontare del plafond utilizzato ai fini dell'agevolazione.
redazione Memento
I rimborsi pro quota di capitale disposti su iniziativa del gestore non costituiscono disinvestimenti da parte delle Casse di Previdenza ai fini del regime agevolato di cui ai c. 88-96 L. 232/2016 e non incidono sull'ammontare del plafond utilizzato ai fini dell'agevolazione.
Si ricorda che l'art. 1 c. 88-96 L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha previsto un regime di non imponibilità per i redditi derivanti da determinati investimenti (c.d. investimenti qualificati) effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. 509/94 e al D.Lgs. 103/96 (casse di previdenza) e dalle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 252/2005 (fondi pensione).
L'agevolazione prevede che i redditi finanziari, sia di capitale sia diversi, derivanti da tali investimenti qualificati, effettuati nel rispetto delle condizioni stabilite per legge, non siano assoggettati all'imposta sul reddito, per le casse di previdenza, e non concorrano alla formazione della base imponibile su cui si applica l'imposta sostitutiva (di cui all'art. 17 D.Lgs. 252/2005) per i fondi pensione.
Le casse di previdenza e i fondi pensione possono destinare somme fino al 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti qualificati nonché ai piani di risparmio a lungo termine (PIR).
L'investimento qualificato può avvenire direttamente, attraverso la sottoscrizione di azioni o quote di imprese residenti in Italia o in Stati membri UE o SEE, con stabile organizzazione in Italia, o indirettamente, ossia mediante la sottoscrizione o l'acquisto di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti nel territorio dello Stato o in Stati UE o in Stati SEE che investono prevalentemente in azioni o quote. La normativa, pertanto, ammette la possibilità che gli investimenti qualificati di cui alla lett. a) del c. 89 siano detenuti indirettamente solo attraverso OICR residenti nel territorio dello Stato italiano o in stati UE o SEE, che a loro volta investano prevalentemente nei medesimi investimenti qualificati.
La verifica della condizione della prevalenza degli investimenti qualificati deve risultare dal relativo regolamento di gestione dell'OICR italiano ovvero, nel caso di OICR estero, dalla documentazione d'offerta.
Nel caso di specie, la società di gestione collettiva del risparmio (SGR) istante gestisce un fondo di investimento alternativo mobiliare riservato chiuso.
La SGR dichiara di non poter ricollegare i proventi derivanti dall'investimento nel fondo ai versamenti/richiami effettuati dopo l'adeguamento del regolamento. Si ritiene possibile determinare la quota dei proventi agevolabili, spettanti alle casse di previdenza, in misura pari al rapporto tra i versamenti/richiami dalle stesse effettuati dopo l'adeguamento del regolamento e l'ammontare totale di quelli effettuati, prima e dopo la modifica del regolamento, da parte delle casse di previdenza, senza tenere conto dei rimborsi pro quota che non costituiscono disinvestimenti per le Casse di Previdenza.
Fonte: Risp. AE 9 aprile 2025 n. 94
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