mercoledì 09/04/2025 • 06:09
Con Ris. AE 8 aprile 2025 n. 24, l’Agenzia delle Entrate esamina gli effetti operativi, in vigore dal 1° aprile 2025, della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025. In ambito fiscale, i nuovi codici devono essere utilizzati negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei Modelli fiscali.
L'ISTAT ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025 entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 e che sostituisce la versione della classificazione ATECO 2007 - Aggiornamento 2022: la realizzazione dell'ATECO 2025 è il risultato di un'articolata operazione di revisione effettuata in collaborazione con altri enti istituzionali sotto il coordinamento dell'ISTAT in qualità di responsabile della classificazione delle attività economiche.
Adozione della nuova classificazione
La nuova classificazione è stata adottata a partire dal 1° aprile 2025 al fine di consentirne l'implementazione operativa da parte delle diverse amministrazioni che la utilizzano per la produzione primaria di dati amministrativi e per la raccolta e diffusione di dati statistici.
La struttura (codici e titoli) di ATECO 2025 è disponibile nel sito istituzionale dell'Istat www.istat.it anche nella sezione dedicata alla classificazione ATECO.
Con la pubblicazione del Comunicato ISTAT in G.U. 27 dicembre 2024 n. 302, dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, disponibile sul sito internet www.istat.it, che sostituisce la precedente versione ATECO 2007 (aggiornamento 2022).
Dal punto di vista operativo, la nuova classificazione è attiva dal 1° aprile 2025, sia per i contribuenti, sia per le Pubbliche Amministrazioni che la utilizzano per fini istituzionali.
Al fine di recepire la nuova classificazione ATECO 2025, l'Agenzia delle Entrate ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei Modelli dichiarativi.
I contribuenti possono verificare i codici ATECO, prevalente e secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria, accedendo alla propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e consultando la sezione “Cassetto fiscale - Consultazioni - Anagrafica”.
Comunicazione del nuovo codice attività
A partire dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori interessati dall'aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate: l'adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati ai sensi degli art. 35 e art. 35-ter DPR 633/72 e dell'art. 7 c. 8 DPR 605/1973.
Tuttavia, il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi delle richiamate disposizioni generali, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari, comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025.
Tabella operativa di riclassificazione
È stata elaborata una tabella operativa di riclassificazione tra le due versioni Ateco 2007 - Aggiornamento 2022 e Ateco 2025 definita sinergicamente da ISTAT, il sistema camerale e l'Agenzia delle Entrate. La tabella è disponibile a tutti gli utenti sul sito dell'ISTAT.
Imprese e liberi professionisti, dal 1° aprile possono verificare ed eventualmente confermare o modificare le proposte di ricodifica utilizzando gli strumenti di seguito illustrati: ogni ente sarà impegnato a realizzare le azioni di ricodifica all'interno dei rispettivi registri sulla base delle procedure e metodologie più appropriate per il raggiungimento delle peculiari finalità istituzionali.
Adempimenti e nuovi codici ATECO 2025
In ambito fiscale, i nuovi codici Ateco 2025 devono essere utilizzati negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei Modelli fiscali: nella Risoluzione n. 262/2008 l'Agenzia ebbe a precisare che l'adozione della riclassificazione non comporta l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del Decreto IVA.
Tuttavia, nel caso in cui, il contribuente ritenga necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate un nuovo codice attività che meglio rappresenta l'attività svolta, dovrà:
Ai fini statistici, tutti gli utenti del Portale statistico delle Imprese “Statistica&Imprese” possono verificare l'attività economica svolta, tramite l'accesso al link dedicato: https://imprese.istat.it/. Dopo l'autenticazione, un box in evidenza nella schermata di accesso al sistema consentirà la verifica della corretta riclassificazione avvenuta in Ateco 2025. Viene precisato che, attraverso le nuove funzionalità, l'utente potrà o confermare la proposta di riclassificazione oppure non confermare se ritenuta non adeguata. In tal caso, l'utente verrà indirizzato nella schermata Anagrafica dove potrà visionare l'attività economica prevalente svolta secondo la nuova classificazione Ateco 2025 (sia come codice sia come descrizione testuale) e potrà richiedere una modifica tramite il canale di segnalazione già presente nel portale.
In ambito camerale, la riclassificazione prende il via d'ufficio dal 1° aprile 2025 e le imprese interessate saranno informate dell'avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di commercio: la visura camerale dell'impresa riporterà per un periodo transitorio sia i nuovi codici Ateco sia quelli precedenti.
La comunicazione dell'avvenuta riclassificazione e la visura aggiornata saranno disponibili gratuitamente tramite l'app “impresa Italia, scaricabile dai principali app store online.
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Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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