mercoledì 09/04/2025 • 06:00
Nella circolare 27 marzo 2025 n. 6 il Ministero del Lavoro ha chiarito alcuni aspetti della disciplina delle dimissioni per fatti concludenti (o dimissioni implicite), disciplinate dall'art. 7-bis, D.Lgs. 151/2015, introdotto dall'art. 19, L. 203/2024. La norma di legge, tesa a evitare abusi del diritto alla NASpI, lascia infatti spazio a dubbi interpretativi.
La cessazione volontaria del rapporto di lavoro da parte dei lavoratori dipendenti non fa maturare il diritto alla NASpI. Tale prestazione, infatti, è erogata in tutte le ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, ovverosia in caso di licenziamento o dimissioni per giusta causa.
Nondimeno, sovente, i lavoratori, allo scopo di beneficiare del trattamento di disoccupazione anche in ipotesi di cessazione volontaria del rapporto di lavoro, prima del 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore dell'art. 19 L. 203/2024, c.d. Collegato Lavoro), si assentavano dal lavoro ingiustificatamente e senza preavviso per un periodo superiore a quello tollerato dai contratti collettivi, con l'intento far attivare un procedimento disciplinare, da concludersi con un licenziamento.
Ciò con conseguente diritto alla NASpI ed onere a carico del datore di lavoro di pagare il c.d. ticket NASpI, pari, per l'anno 2025, a 640,76 euro per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni.
Al fine di ridimensionare detta onerosa prassi, l'art. 19 della L. 203/2024, in termini presuntivi, ha legalmente consentito al datore di lavoro di qualificare la condotta descritta come dimissioni tacite, con conseguente venir meno dell'obbligo datoriale di versare il c.d. ticket licenziamento e del diritto a beneficiare della NASpI.
L'art. 19 della L. 203/2024
In particolare, l'art. 19, aggiungendo il c. 7-bis all'art. 26 del D.Lgs 151/2015, ha previsto:
«7-bis. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza».
Il meccanismo legale, in estrema sintesi, prevede la possibilità per il datore di lavoro di considerare la condotta dell'assenza ingiustificata e non comunicata dal lavoro come dimissioni rassegnate per fatti concludenti, con conseguente possibilità di comunicare al Ministero la cessazione del rapporto di lavoro, previo invio di una comunicazione all'ITL competente. L'ispettorato può effettuare delle verifiche in merito alla veridicità della comunicazione medesima.
Tale meccanismo non opera se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
Nota INL n. 579 del 22 gennaio 2025
La norma di legge - certamente apprezzabilissima per le finalità perseguite - si presenta però abbastanza laconica e lascia spazio a diversi dubbi interpretativi. Nessun richiamo, inoltre, è presente con riferimento agli aspetti amministrativi.
La norma di legge non prevede, ad esempio, un termine entro cui il Ministero del lavoro può effettuare dei controlli.
Una prima nota interpretativa giungeva dall'INL, di concerto con il Ministero del lavoro, che forniva i primi chiarimenti attinenti:
Viene previsto un termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro entro cui devono essere avviati e conclusi gli accertamenti.
Laddove il lavoratore dia effettivamente prova di quanto sopra ma anche nell'ipotesi in cui l'ispettorato accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, non può trovare applicazione l'effetto risolutivo del rapporto di lavoro (ferma restando l'azione penale contro il datore di lavoro per le false dichiarazioni rilasciate). Solo in tal caso l'ispettorato può comunicare l'inefficacia della risoluzione sia al lavoratore – che avrà diritto alla ricostituzione del rapporto laddove il datore di lavoro abbia già provveduto alla trasmissione del relativo modello Unilav – sia al datore di lavoro possibilmente riscontrando, con lo stesso mezzo, la comunicazione via PEC ricevuta.
Nell'ipotesi in cui risulti che il lavoratore, pur contattato dall'Ispettorato, sia stato assente senza giustificato motivo e non abbia dato prova dell'impossibilità della relativa comunicazione, il rapporto dovrà ritenersi comunque risolto.
Nella circolare si faceva espressa riserva di fornire ulteriori indicazioni anche sulla base di successive valutazioni in ordine alle casistiche ed alla quantificazione delle fattispecie rilevate.
Circ. Min. lav. 6/25
Come preannunciato, quindi, è seguita una seconda circolare, emanata di recente dal Ministero del lavoro che ha fornito ulteriori chiarimenti in merito:
La circolare precisa, infine, che il meccanismo delle dimissioni per fatti concludenti non è applicabile nei casi previsti dall'art. 55 del D.Lgs. 151/2001, che prevede la convalida obbligatoria (con effetto sospensivo dell'efficacia) della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e delle dimissioni presentate da:
- la lavoratrice durante il periodo di gravidanza;
- la lavoratrice madre o il lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni della proposta di incontro con il minore adottando ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.
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Marcella De Trizio
- Avvocato - Studio ArlatiGhislandiRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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