lunedì 07/04/2025 • 11:21
In tema di enti cooperativi, il MIMIT ha pubblicato 3 Decreti relativamente a: ispezione straordinaria; approvazione della nuova modulistica su revisione ed ispezione BCC; nuova modalità di svolgimento e approvazione della nuova modulistica.
redazione Memento
Ispezione straordinaria enti cooperativi
Il decreto ministeriale del 5 marzo 2025 individua le modalità di svolgimento della ispezione straordinaria e approva la nuova modulistica da utilizzare per l'effettuazione dell'ispezione straordinaria delle società cooperative e dei consorzi di cooperative. Più in dettaglio, il decreto disciplina le modalità, i tempi e i contenuti delle ispezioni straordinarie, nonché delle connesse verifiche e accertamenti effettuati, ai sensi dell'art. 8 e s. D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 nei confronti degli enti cooperativi di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo.
Le ispezioni nei confronti degli enti cooperativi sono effettuate con riferimento agli scopi propri della vigilanza cooperativa. Le relative verifiche sono finalizzate all'accertamento della sussistenza dei requisiti mutualistici secondo la previsione di cui all'art. 1, c. 2 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. Gli ispettori provvedono agli accertamenti previsti dall'art. 9, c. 1, del D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220, evitando sovrapposizioni con altre forme di controllo, nel rispetto del principio di cui all'art. 1, c. 4 della L 7 agosto 1990, n. 241 di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze.
Qualora, nel corso dell'ispezione, vengano in rilievo circostanze rientranti nelle attribuzioni istituzionali di altre Amministrazioni, l'ispettore ne dà evidenza nel proprio verbale ispettivo e l'autorità di vigilanza trasmette senza indugio alle suddette Amministrazioni la documentazione ispettiva concernente fatti che possano integrare violazioni normative.
La nuova modulistica da utilizzare per l'effettuazione dell'ispezione straordinaria sulle società cooperative e loro consorzi è allegata al decreto.
Revisione ed ispezione delle banche di credito cooperativo
Il MIMIT approva inoltre, la nuova modulistica da utilizzare per l'effettuazione della revisione ordinaria e della ispezione straordinaria cooperativa sulle Banche di Credito Cooperativo, allegati al decreto, i modelli da utilizzare in tali circostanze.
Revisione enti cooperativi
Con decreto ministeriale del 5 marzo 2025, il MIMIT individua le modalità di svolgimento della revisione cooperativa e approva la nuova modulistica da utilizzare per l'effettuazione della revisione cooperativa delle società cooperative e dei consorzi di cooperative.
I nuovi modelli di verbale saranno utilizzabili a seguito della conclusione del processo di reingegnerizzazione della Direzione generale.
Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 circa la natura sia assistenziale che accertativa della revisione cooperativa, i contenuti delle verifiche devono essere limitati agli scopi propri della revisione che si differenzia, sul piano formale e sostanziale, dalla vigilanza di competenza di altre Amministrazioni, e ciò anche al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli.
Qualora, nel corso della revisione, vengano in rilievo circostanze rientranti nelle attribuzioni istituzionali di altre Amministrazioni, il revisore ne dà evidenza nel proprio verbale ispettivo e la Direzione generale competente trasmette senza indugio alle Amministrazioni competenti la documentazione ispettiva concernente fatti che possano integrare violazioni normative.
La revisione deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni. Il biennio per l'esecuzione del ciclo di revisione ha inizio dagli anni dispari.
Sono soggette a revisione annuale le società cooperative di cui all'art. 1 della L 8 novembre 1991, n. 381, quelle di cui all'art. 15, c. 1, della L 31 gennaio 1992, n. 59 e quelle che saranno eventualmente individuate con successivi provvedimenti legislativi.
L'elenco dei revisori è tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Possono essere iscritti nell'Elenco i soggetti che conseguano l'abilitazione attraverso i corsi organizzati ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
L'elenco si articola in sezioni, una dedicata ai pubblici dipendenti e l'altra ai revisori che prestano attività per conto delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo (di seguito Associazioni).
Per giustificati motivi, collegati anche all'accertata inidoneità allo svolgimento dell'attività revisionale, l'Ufficio competente per la vigilanza può sospendere il revisore, fino all'eventuale, successiva, verifica della sua idoneità.
Il revisore che incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 2399 c.c., richiamato dall'art. 7, comma 8, del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220, o che versi in situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, è obbligato a darne preventiva comunicazione all'Ufficio competente per la vigilanza. La sussistenza del conflitto di interesse è valutata dall'Autorità di vigilanza, che può autorizzare lo svolgimento dell'attività ispettiva.
In caso di mancata comunicazione, il revisore è cancellato dall'Elenco ed è tenuto a restituire il proprio tesserino di identificazione.
Fonti:
DM 5 marzo 2025 - Approvazione della nuova modulistica revisione ed ispezione BCC
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