lunedì 07/04/2025 • 06:00
Avvenuta l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, gli amministratori devono depositare presso il Registro Imprese di InfoCamere una copia del bilancio approvato. Quali sono gli adempimenti da seguire per il deposito del bilancio e la registrazione del verbale di distribuzione degli utili ai soci?
Deposito bilancio d'esercizio 2024: termini e modalità
Una copia del bilancio approvato, corredata dalle relazioni previste e il verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere depositata dagli amministratori presso il Registro Imprese di InfoCamere entro 30 giorni dall'approvazione dello stesso, utilizzando il formato XBRL.
Per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, la scadenza 2025 per il deposito dei bilanci 2024 presso il Registro Imprese è di 30 giorni dalla data di approvazione quindi il termine ultimo di deposito è il 30 maggio 2025., tenendo in considerazione che il termine ultimo di approvazione del bilancio è il 30 aprile 2025.
In ipotesi di approvazione del bilancio 2024 nei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ossia entro il 30 giugno 2025, il deposito del bilancio e dei relativi allegati presso il Registro delle imprese dovrà avvenire entro il 30 luglio 2025.
Al fine del computo del termine, in qualsiasi caso, il sabato e la domenica vengono considerati giorni festivi e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Per quanto riguarda la predisposizione e l'invio dei bilanci, sono disponibili le seguenti modalità:
Gli amministratori devono depositare presso l'ufficio del Registro delle imprese:
Ogni documento dovrà:
La domanda di deposito del bilancio può essere firmata digitalmente da un amministratore della società o dal liquidatore della società, oppure, dal professionista incaricato ai sensi dell' art. 31 c. 2-quater e 2-quinquies L. 340/2000.
Delibera 2025 di distribuzione utili relativi all'esercizio 2024
Con la chiusura del bilancio d'esercizio 2024 viene evidenziato il risultato dell'esercizio che gli amministratori delle società di capitali devono proporre ai soci, per la scelta della relativa destinazione.
Conseguentemente, in sede di approvazione del bilancio, ai soci è richiesto di deliberare sulla destinazione del risultato d'esercizio (utile o perdita). La decisione in tal senso da parte della compagine sociale può essere assunta già in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, oppure in un momento successivo, deliberando i soci la distribuzione dell'utile d'esercizio precedentemente accantonato a riserva.
In linea di principio, il verbale di approvazione del bilancio non rientra tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, non essendo incluso tra gli atti societari elencati dall'art. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86.
Tuttavia, qualora si preveda anche la distribuzione di utili, la delibera di approvazione del bilancio ricade nel campo di applicazione dell'art. 4 c. 1 lett. d) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 (che concerne le assegnazioni di beni ai soci) e quindi risulta soggetto alla registrazione in termine fisso.
Pertanto, se è prevista la distribuzione di dividendi in denaro, il verbale di approvazione del bilancio è soggetto a registrazione in termine fisso (di 30 giorni dalla data dell'atto) presso l'Agenzia delle Entrate con il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa (200 euro) a norma dell'art. 4 c. 1 lett. d) n. 1) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, sulle assegnazioni di denaro (Circ. AE 29 maggio 2013 n. 18/E).
Ai fini del perfezionamento della registrazione è necessario, in particolare, presentare all'Agenzia delle entrate la seguente documentazione:
Per i dividendi distribuiti alle persone fisiche che non esercitano attività di impresa si applica la ritenuta a titolo di imposta del 26% ex art. 27 c. 1 DPR 600/73 sia per le partecipazioni qualificate che per quelle non qualificate.
Ai fini della presentazione del modello F24, il sostituto di imposta utilizza il codice tributo 1035 e procede al pagamento della ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo a ciascun trimestre solare in cui sono state operate (art. 8 c. 1 n. 5 DPR 602/73 e art. 18 D.Lgs. 241/97).
Il nuovo modello RAP dell'Agenzia delle Entrate
Il Provv. AE 10 marzo 2025 n. 114787 ha aggiornato il modello RAP, le istruzioni e le specifiche tecniche, introducendo un nuovo modulo dedicato alla distribuzione di utili i cui verbali potranno essere registrati per la prima volta telematicamente senza doversi obbligatoriamente recare fisicamente in Agenzia delle Entrate.
Nel registrare i verbali di distribuzione, si dovrà indicare, nella sezione “dati generali” il codice 3 nella casella “Tipologia di atto”; nelle caselle destinate alla “data dell'atto”, la data in cui è stato sottoscritto il verbale di distribuzione degli utili ovvero quella della delibera assembleare di approvazione del bilancio societario, se contestuale (ed il sistema calcolerà le sanzioni e gli interessi ove intercorrano più di 30 giorni tra il giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale e la data di trasmissione del modello RAP) ed, infine, nella sezione “richiedente”, i dati della società che distribuisce, anche se chi sta effettuando la richiesta è il rappresentante legale della società o un professionista abilitato di cui la società si avvale.
Nel nuovo modulo destinato specificamente alla distribuzione di utili dovrà poi essere indicato l'importo dell'utile d'esercizio destinato alla distribuzione ed i dati dei soci che percepiscono l'utile cosicché il sistema potrà calcolare in automatico l'imposta di registro nella misura fissa di euro 200,00.
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