lunedì 31/03/2025 • 06:00
Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 19/2023 modifica la disciplina civilistica applicabile alle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, con interessanti novità di ordine sostanziale e procedurale.
Premessa: inquadramento normativo
Il 20 marzo 2025 l'Atto di Governo n. 258 avente ad oggetto la bozza di decreto legislativo (di seguito, bozza) recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 19/2023 - recante attuazione della Dir. UE 2019/2121 che modifica la Dir. UE 2017/1132 per quanto riguarda le operazioni transfrontaliere - è stato assegnato alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei Deputati per l'acquisizione del relativo parere parlamentare.
L'art. 1 della bozza modifica il citato D.Lgs. 19/2023, entrato in vigore il 22 marzo 2023, che ha previsto una disciplina armonizzata sulle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, al fine di favorire la libertà di stabilimento delle imprese e di garantire al contempo la protezione dei soci, dei creditori e dei “portatori di interessi” delle società coinvolte in tali operazioni.
Come si legge nella Relazione Illustrativa, la ratio dell'articolato normativo è quella introdurre interventi correttivi che scaturiscono dalle criticità emerse nel primo periodo applicativo, “anche cogliendo gli spunti offerti dalle riflessioni critiche della dottrina e che sono ispirati al principio di semplificazione delle procedure già delineate nella prima attuazione della legge delega e di analitica previsione, ove necessario, dei passaggi procedurali che devono essere effettuati (o che in alcuni casi possono essere omessi) per l'esito favorevole dell'operazione transfrontaliera o internazionale”.
La bozza di Decreto introduce alcuni principi di “sistema”. Ad esempio, viene elevato a paradigma della fattispecie il principio secondo cui in caso di conflitto tra la legge dello Stato di origine e quella dello Stato di destinazione in ordine agli adempimenti richiesti per l'attuazione dell'operazione transfrontaliera prevale la legge dello Stato di destinazione. Inoltre, viene specificato che le norme nazionali dello stato di partenza regolano il procedimento fino all'emissione del certificato preliminare (i.e. certificato di regolare adempimento delle formalità preliminari all'operazione transfrontaliera), che attesta la conformità dell'operazione alla legge dello Stato di partenza, mentre le fasi successive sono regolate dalla disciplina dello Stato di destinazione (sulla tematica, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha fornito spunti di carattere interpretativo nella C.Giust. UE 13 dicembre 2005 Sevic Systems AG).
La disciplina in rassegna trova applicazione, in quanto compatibile, con le specifiche disposizioni dettate in materia di crisi di impresa alle operazioni transfrontaliere o internazionali riguardanti società nei cui confronti sono aperte procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
Lo schema è composto da 4 articoli: in particolare l'art. 1 reca le modifiche al D.Lgs. 19/2023, l'art. 2 modifica il codice civile, l'art. 3 reca le disposizioni transitorie e l'art. 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
Si segnalano le seguenti novità.
Acquisizione e integrazione dei dati per l'iscrizione nel registro delle imprese
I dati necessari per l'iscrizione nel registro delle imprese della società italiana avente causa non ricavabili dal verbale o dalla delibera di trasformazione, fusione o scissione, possono risultare da dichiarazioni del soggetto che, per conto della società, chiede il deposito della decisione di trasformazione o dell'atto di scissione formato all'estero o che partecipa all'atto di fusione o scissione redatto dal notaio.
Quando tali dati devono essere integrati e a tal fine è necessaria una decisione, la relativa manifestazione di volontà può essere delegata dal competente organo della società al soggetto che per conto della stessa richiede il deposito o partecipa all'atto.
Trasformazione
La trasformazione viene definita come l'operazione mediante la quale una società, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione, conservando i propri diritti e obblighi e proseguendo in tutti i rapporti anche processuali, muta la legge alla quale è sottoposta adottando una forma giuridica prevista dalla legge dello Stato di destinazione, fissando la sede sociale nel rispetto di tale legge. Per la società italiana sottoposta a trasformazione il notaio che ha verbalizzato la decisione di trasformazione la deposita per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2436 c.c., ove applicabile a tale società.
Fusione internazionale
Il progetto di fusione deve indicare i benefici pubblici percepiti nei cinque anni anteriori alla data di pubblicazione del progetto di fusione, nonché i benefici pubblici localizzati percepiti nei dieci anni anteriori alla medesima data.
Ai fini del rilascio del rilascio del certificato preliminare devono essere presi in considerazione i debiti della società nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, i debiti previdenziali e per premi assicurativi - compresi quelli oggetto di contestazioni in corso - i debiti non soddisfatti all'esito di procedure di contestazione definite alla data di pubblicazione del progetto di fusione, e le sanzioni amministrative pecuniarie dipendenti da reato.
Scissione mediante scorporo
Di impatto, e di interesse operativo, è la modifica alla disposizione civilistica di tale fattispecie di scissione parziale, di cui all'art. 2506 c. 1 c.c.; a differenza di quanto previsto nella norma originaria, viene precisato che con la scissione mediante scorporo una società assegna l'intero suo patrimonio, o parte di esso, a una o più società preesistenti o di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote.
Inoltre, si è ritenuto di eliminare dalla definizione di scorporo il riferimento alla “continuazione dell'attività”, perché elemento non necessario per la definizione dell'istituto, tecnicamente impreciso e non pertinente nel caso in cui lo scorporo abbia ad oggetto l'attribuzione dell'intero patrimonio.
In buona sostanza, le modifiche accolgono le interpretazioni fornite sul tema dalla prassi e della giurisprudenza notarile, che si è pronunciata sulla questione in diverse occasioni.
A seguito della novella normativa, per coerenza sistematica anche la norma fiscale (cfr. art. 173 c. 15-ter TUIR) dovrebbe essere rivisitata.
Inoltre, a parere di chi scrive, andrebbe chiarita anche la decorrenza delle modifiche.
Sono state modificate anche alcune disposizioni di carattere procedurale, ad esempio è previsto che:
Trasferimento di sede all'estero
La bozza interviene anche sul tema del trasferimento di sede all'estero, integrando l'art. 2510 bis c.c. a mente del quale il trasferimento all'estero della sede statutaria è posto in essere mediante trasformazione in conformità alle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale.
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Marco Nessi
- Dottore Commercialista e Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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