giovedì 27/03/2025 • 12:21
Con Risposta a interrogazione parlamentare 26 marzo 2025 n. 5-03773, il MEF ha chiarito che la cedolare secca non si applica ai contratti di locazione in cui il conduttore opera nell'ambito di un'attività d'impresa o professionale; l'Agenzia delle Entrate attende la formazione di un orientamento consolidato.
redazione Memento
La sentenza n. 12395 del 7 maggio 2024 della Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimità dell'applicazione della cedolare secca ai contratti di locazione abitativa stipulati tra locatori persone fisiche e conduttori che operano nell'ambito di un'attività d'impresa o professionale.
Nonostante ciò, numerosi uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate continuano a escludere l'applicazione della cedolare secca alle locazioni abitative in cui il conduttore sia un'impresa o un professionista. Inoltre, sembrerebbe che il portale dell'Agenzia delle Entrate non consenta la registrazione telematica di contratti di locazione per foresteria con l'opzione della cedolare secca, impedendo l'applicazione della sentenza e creando un'evidente disparità tra il diritto riconosciuto dalla Cassazione e la prassi amministrativa.
Con la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-03773 del 26 marzo 2025, il MEF ha chiarito che dai documenti di prassi (cfr circolare n. 26/E del 2011 e circolare n. 12/E del 2016), nel vissuto operativo dell'Agenzia delle Entrate non rientrano nell'ambito applicativo del regime della cedolare secca i contratti di locazione stipulati con conduttori che agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa o di lavoro autonomo, ancorché l'immobile sia utilizzato per finalità abitative di dipendenti e collaboratori. Tale soluzione viene inoltre ritenuta dall'Agenzia delle Entrate maggiormente coerente con la ratio della norma (art. 3 c. 6 D.Lgs. 23/2011), individuabile nel contrasto all'evasione fiscale nel settore della locazione di immobili abitativi.
La sentenza n. 12395 richiamata dagli Onorevoli interroganti rimane al momento isolata. Va pure segnalato che sulla questione si è sviluppato un filone di contenzioso che, allo stato, nei gradi di merito, ha fatto registrare esiti contrastanti, con una parte della giurisprudenza che ha condiviso la tesi interpretativa dell'Agenzia delle entrate, anche successivamente alla citata sentenza della Suprema Corte (confronta ex multis: CGT I grado Novara n. 132 del 29 ottobre 2024, CGT II grado Campania n. 3527 del 27 maggio 2024, CGT I grado Roma n. 4800 del 9 aprile 2024, CGT II grado Piemonte n. 56 del 10 febbraio 2024, CGT II grado Piemonte n. 429 del 19 ottobre 2023).
In conclusione, l'Agenzia delle Entrate ritiene opportuno attendere la formazione di un consolidato indirizzo interpretativo, anche a tutela delle esigenze di gettito erariali.
Fonte: Risp. Interrogazione Parlamentare 26 marzo 2025 n. 5-03773
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Paola Aglietta
- Dottore Commercialista e Revisore Legale in TorinoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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