mercoledì 26/03/2025 • 08:54
Con Circolare 25 marzo 2025 n. 6, Assonime analizza la Dichiarazione IVA 2025 osservando che le istruzioni non tengono conto della sentenza della CGUE Feudi San Gregorio C-341/22 sulle società di comodo, ritenendo poi auspicabile un intervento legislativo per l'adeguamento della normativa italiana alla Direttiva IVA. Focus anche per il visto di conformità.
Circolare 6/2025: focus di Assonime
Assonime, con la Circolare n. 6 del 25 marzo 2025, ha fatto il punto sulla Dichiarazione annuale IVA, prendendo posizione anzitutto sugli aspetti relativi alle società di comodo ed al visto di conformità. Analizzando il modello IVA/2025 e IVA BASE/2025, Assonime ha posto l'attenzione ai provvedimenti Direttoriali dell'Agenzia delle entrate (9491/2025; 21477/2025; 21479/2025), con attenzione particolare alle novità rispetto al passato.
Un aspetto operativo, indicato in premessa, riguarda il termine per la presentazione della dichiarazione, da trasmettersi esclusivamente per via telematica, che cade tra il 1° febbraio ed il 30 aprile dell'anno successivo al periodo d'imposta oggetto della dichiarazione. Trasmissione che potrà essere effettuata, oltre che dal dichiarante, anche da un intermediario, o da altri soggetti incaricati (per le amministrazioni dello Stato) oppure tramite società appartenenti allo stesso gruppo del dichiarante, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Prospetto IVA 26 PR/2025 – Quadro VW: il punto sulle società di comodo
Un tema molto dibattuto riguarda il rigo VW26, campo 2, ove va riportato l'importo totale delle eccedenze di credito ritrasferite dalle società del gruppo che non sono più considerate non operative, secondo l'art. 30 L. 724/1994.
Tale disciplina, ai fini IVA, prevede una serie di limitazioni alle società considerate di comodo. In particolare, il comma 4 del citato art. 30 dispone che tali società non possono chiedere a rimborso, utilizzare in compensazione orizzontale né cedere a terzi l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione IVA (Circ. Assonime 18/2024).
Assonime, come peraltro emerso dopo la pubblicazione del Modello IVA 2025, ha sollevato alcune perplessità circa l'omessa considerazione, all'interno delle istruzioni del modello IVA/2025, delle risultanze di cui alla sentenza della CGUE Feudi San Gregorio (C-341/22). E' stato appunto sottolineato come, nel quadro VA, destinato a raccogliere le informazioni e i dati relativi all'attività dell'impresa, le istruzioni relative al rigo VA15, riservato alle società che risultino non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è riportata ancora l'indicazione secondo cui l'eccedenza di credito IVA non è riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi, in base alla norma contenuta nell'ultimo periodo del comma 4, dell'art. 30 se per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativi non effettui operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA per un ammontare non inferiore all'importo risultante dall'applicazione dei parametri di cui al comma 1, nonostante la Corte di Giustizia abbia ritenuto tale norma incompatibile con la Direttiva IVA.
La sentenza di CGUE ha ribadito il principio il base al quale il concetto di “attività economica”, ai fini della soggettività passiva IVA, ha carattere oggettivo nel senso che l'attività viene considerata indipendentemente dai suoi scopi o dai suoi risultati. Ne consegue che la qualità di soggetto passivo non può ritenersi subordinata alla condizione che una persona effettui operazioni rilevanti ai fini dell'IVA il cui valore economico superi una soglia di reddito previamente fissata, la quale corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone; ciò che rileva al riguardo è esclusivamente il fatto che detta persona esercita effettivamente un'attività economica. Inoltre, sempre per la CGUE, il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall'IVA di cui sono debitori l'IVA dovuta o assolta a monte per i beni acquistati e per i servizi ricevuti costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell'IVA. Tale diritto, in presenza di tutte le condizioni previste, costituisce, quindi, parte integrante del meccanismo dell'IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni a meno che non sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che esso sia stato invocato in un contesto di frode o evasione.
Assonime, visti anche i recenti approdi della Cassazione (4151 e 4157/2025) che si sono adeguati al dettato della CGUE, ha ritenuto auspicabile un intervento del legislatore volto ad adeguare la normativa italiana alla Direttiva IVA.
Visto di conformità: cosa cambia?
Altro aspetto cruciale, oggetto di analisi all'interno della Circolare n. 6/2025, è quello inerente il visto di conformità il quale svolge un ruolo nevralgico in quanto certifica il credito IVA annuale maturato dal soggetto passivo, consentendone poi l'utilizzo in compensazione “orizzontale” oppure si potrà richiederne il rimborso.
Assonime ha rilevato che, a differenza dell'anno scorso, ove il modello IVA 2024 era stato approvato solo due giorni prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 1/2024, le istruzioni al modello IVA 2025 tengono conto dei nuovi livelli di affidabilità fiscale individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 205127 del 22 aprile 2024. In base a tale provvedimento sia per la compensazione che per la richiesta del rimborso del credito IVA per un importo non superiore a 70.000 euro, l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale (ovvero l'esonero dalla prestazione della garanzia che, per quanto concerne le istanze di rimborso del credito IVA è alternativo al visto di conformità) è riconosciuto ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità, per il periodo d'imposta 2023 almeno pari a 9. Gli stessi benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2022 e 2023.
Tale regime premiale – di cui all'art. 9-bis, 11°c., D.L. 50/2017 – è stato riconosciuto dall'art. 19, 3° c., D. Lgs. 13/2024 anche ai soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025. Qui però la differenza risiede nel fatto che per tali soggetti, i benefici si applicheranno a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale.
Assonime ha poi sottolineato come nelle istruzioni al modello IVA/2025, viene, infatti, precisato che la casella “Esonero dall'apposizione del visto di conformità” deve essere barrata anche dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024.
Altre novità: Quadri VA – VM – VO
Assonime ha posto anzitutto l'attenzione al quadro VA, ove al rigo VA2, si dovrà indicare il codice dell'attività svolta, per le dichiarazioni IVA 2025, che saranno presentate a decorrere dal 1° aprile, aggiungendo poi che i contribuenti potranno indicare, alternativamente, i precedenti codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022) oppure i “nuovi” codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” prevista nel frontespizio del modello. Prima di tale data (1° aprile 2025), saranno pertanto aggiornati il software di compilazione e la procedura di controllo della dichiarazione annuale IVA 2025 (FAQ Agenzia delle entrate del 5 marzo 2025).
Quanto al quadro VM, si è posta in evidenza la nuova denominazione “Versamenti auto F24 elementi identificativi”, previsto per allinearsi a quanto previsto dall'art. 1, comma 93, Legge di Bilancio 2024. Tale norma, osserva Assonime, ha l'obiettivo di contrastare le frodi realizzate da soggetti d'imposta operanti nel settore del commercio di mezzi di trasporto provenienti da San Marino o Vaticano.
Infine, per il quadro VO, l'attenzione è posta all'aggiornamento del rigo VO18, dedicato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che, nell'anno oggetto della presente dichiarazione, abbiano optato per l'applicazione del regime dei contribuenti minimi (art. 1, commi da 54 a 63, L. 190/2014). La casella 1 dovrà essere barrata dalle OdV e dalle ApS che, per l'anno 2024, avessero scelto di applicare, ai fini IVA, tale regime.
Invece la casella 1 del rigo VO27 dovrà essere barrata dall'impresa giovanile agricola o dal giovane imprenditore agricolo che, nell'anno 2024, ha intrapreso un'attività d'impresa agricola avvalendosi della facoltà di applicare l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'IRAP, con aliquota al 12,5%.
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