giovedì 27/03/2025 • 06:00
Il disegno di legge recante disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale ha ricevuto il primo assenso parlamentare mediante approvazione da parte del Senato della Repubblica. Il provvedimento legislativo intende fissare alcuni aspetti fondamentali demandati dall'Unione Europea agli Stati membri in materia di intelligenza artificiale. In particolare, il Regolamento (UE) 2024/1689 c.d. AI Act, stabilisce norme armonizzate per lo sviluppo e l'utilizzo responsabile dei sistemi di AI.
Il disegno di legge in materia di Intelligenza Artificiale stabilisce principi generali relativi a ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione dei sistemi e modelli basati su tale tecnologia.
Il testo prevede che l'impiego dell'intelligenza artificiale avvenga in modo corretto, trasparente e responsabile, secondo una prospettiva antropocentrica.
È inoltre stabilito l'obbligo di vigilanza sui possibili rischi economici e sociali e sull'impatto che tali tecnologie possono produrre sui diritti fondamentali. Le disposizioni del provvedimento devono essere interpretate e applicate nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento europeo (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.
Il disegno di legge riprende integralmente la definizione di «intelligenza artificiale» prevista dal Regolamento (UE) 2024/1689, che a sua volta recepisce la formulazione elaborata dall'OCSE.
Definizione di AI
Tale definizione descrive l'intelligenza artificiale come un sistema automatizzato progettato per operare con livelli variabili di autonomia, dotato della capacità di adattarsi anche successivamente alla fase di diffusione. Il sistema, nel perseguire obiettivi espliciti o impliciti, elabora gli input ricevuti per generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni, suscettibili di influenzare ambienti fisici o virtuali.
Classificazione dei sistemi AI
Il disegno di legge, inoltre, recepisce integralmente dal Regolamento europeo anche il sistema di classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale fondato sui livelli di rischio.
Tra le principali novità introdotte dal disegno di legge figura l'individuazione delle Autorità competenti per la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in materia di intelligenza artificiale. In Italia, tale funzione verrà svolta congiuntamente dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID). |
Impatti sul mondo lavoro
Il disegno di legge sull'intelligenza artificiale si compone complessivamente di 28 articoli, dei quali tre specificamente dedicati al contesto lavorativo.
L'articolo 11 del disegno di legge sull'intelligenza artificiale stabilisce che l'intelligenza artificiale deve essere utilizzata per migliorare le condizioni lavorative, tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori e incrementare sia la qualità delle prestazioni lavorative che la produttività, nel rispetto del diritto dell'Unione europea.
L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale negli ambienti di lavoro deve risultare sicuro, affidabile e trasparente, e non deve mai contrastare con il principio di dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali dei lavoratori.
Invero, il datore di lavoro o il committente è tenuto ad informare tempestivamente il lavoratore riguardo all'uso di strumenti di intelligenza artificiale, secondo quanto già previsto dall'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. Infine, la disposizione prevede esplicitamente la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili dei lavoratori, e sancisce il divieto di ogni forma di discriminazione legata al sesso, all'età, alle origini etniche, al credo religioso, all'orientamento sessuale, alle opinioni politiche e alle condizioni personali, sociali ed economiche, in coerenza con i principi stabiliti dalla normativa europea.
La novella appare come una disposizione di sistema, caratterizzata prevalentemente da principi generali, in cui non emergono significative novità rispetto a quanto già delineato dal Regolamento europeo sull'IA, specialmente per quanto riguarda il richiamo all'approccio antropocentrico.
Cosa manca?
Nonostante il DDL faccia espresso riferimento alla tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori, la disposizione non menziona direttamente la tematica della salute e della sicurezza sul lavoro, disciplina che, invece, risulta di fondamentale importanza in presenza di tecnologie automatizzate e di sistemi di intelligenza artificiale.
Analogamente, sebbene l'articolo richiami la dignità umana e il divieto generale di discriminazione dei lavoratori, si rileva l'assenza di ogni riferimento specifico al rischio di sorveglianza e controllo derivante dall'impiego di tecnologie di IA, nonché la mancata esplicita menzione dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che regola l'uso di strumenti di controllo e monitoraggio sul posto di lavoro.
Osservatorio
L'articolo 12 del DDL istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.
Tale organismo è concepito con lo scopo di massimizzare i benefici e minimizzare i rischi derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo.
Tra i compiti dell'Osservatorio rientrano la definizione di una strategia generale sull'impiego delle tecnologie di IA nel mercato del lavoro, il monitoraggio degli impatti sull'occupazione e l'identificazione dei settori lavorativi maggiormente coinvolti dal fenomeno. L'ente è altresì incaricato di promuovere iniziative formative rivolte a lavoratori e datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.
L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del Lavoro o da un suo delegato, le modalità organizzative e funzionali, nonché la composizione e gli ulteriori compiti, saranno definiti da un decreto del medesimo Ministro, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.
I componenti dell'Osservatorio non riceveranno alcun compenso, rimborso o altro emolumento economico, l'istituzione e il funzionamento dell'ente in generale non comporteranno nuovi oneri finanziari.
La previsione dell'Osservatorio presenta una formulazione che, allo stato, risulta suscettibile di integrazione, in particolare con riguardo alla rappresentatività e alla composizione dei suoi membri. L'assenza, nella composizione dell'Osservatorio, di rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, così come di funzionari tecnici degli enti istituzionali competenti in materia di previdenza e sicurezza del lavoro, quali INPS e INAIL potrebbe limitare la possibilità di un dialogo costruttivo.
Impatti sulle PMI
Parimenti, la parte datoriale non risulta destinataria di specifiche forme di tutela o di coinvolgimento diretto, nonostante il crescente carico normativo e procedurale derivante dalla legislazione vigente in materia. Le previsioni legislative, e i conseguenti adempimenti connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, determinano infatti una crescente proceduralizzazione degli obblighi di tutela, che rischia di gravare in modo particolare sulle strutture meno organizzate sotto il profilo amministrativo e gestionale.
In tal senso, si pensi alle piccole e medie imprese, per le quali l'adozione di sistemi conformi ai nuovi standard regolatori potrebbe comportare difficoltà operative rilevanti in assenza di strumenti di supporto adeguati.
Professioni intellettuali
L'articolo 13, rubricato “Disposizioni in materia di professioni intellettuali”, si propone di regolare l'impiego dell'intelligenza artificiale nell'esercizio delle professioni che implicano un contenuto prevalentemente cognitivo, valutativo o creativo, per salvaguardare la natura fiduciaria del rapporto tra il professionista e il cliente.
Il comma 1 stabilisce che l'intelligenza artificiale possa essere utilizzata esclusivamente per attività strumentali e di supporto alla prestazione intellettuale, subordinandone l'uso al mantenimento della prevalenza del lavoro umano.
Tale formulazione ha un intento chiaramente garantista, volto a evitare che la tecnologia possa sostituirsi all'autonoma valutazione del professionista. Tuttavia, l'espressione prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera risulta generica e suscettibile di interpretazioni difformi, specie in contesti nei quali l'apporto dell'IA diventa tecnicamente predominante nella fase operativa (si pensi all'analisi automatizzata di dati giurisprudenziali, alla scrittura assistita o alla consulenza fiscale generativa).
Il secondo comma impone al professionista un obbligo di trasparenza nei confronti del cliente, specificando che l'utilizzo dell'IA debba essere comunicato in forma chiara, semplice ed esaustiva.
Tale previsione valorizza l'esigenza di consapevolezza informata del cliente, ma non chiarisce se tale obbligo debba essere assolto in forma scritta, in via preventiva oppure in relazione a ciascuna fase della prestazione.
Invero, non vengono previste conseguenze in caso di omessa o incompleta comunicazione, né si esplicita se tale obbligo possa rientrare nella responsabilità deontologica.
Il testo ora passerà alla Camera dei deputati. Il prosieguo dell'iter parlamentare potrà offrire l'occasione per un affinamento dell'impianto normativo, al fine di rafforzare l'equilibrio tra innovazione tecnologica e garanzie sostanziali.
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