martedì 25/03/2025 • 12:11
Con Risp. AE 25 marzo 2025 n. 81, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di Bonus corrisposti ai dipendenti, relativamente alla tassazione ai fini IRPEF e ai relativi obblighi di sostituzione d'imposta.
redazione Memento
In relazione al caso di specie in cui il dipendente ha svolto l'attività di lavoro nel Regno Unito alle dipendenze della società inglese del Gruppo fino a dicembre del 2023, per poi intraprendere, il 18 dicembre del medesimo anno, un nuovo rapporto di lavoro in Italia, presso la stabile organizzazione dell'Istante, l'Agenzia delle Entrate, con Risp. AE 25 marzo 2025 n. 81, ritiene che il Bonus erogato dalla società inglese nel 2024, maturato fino alla data di interruzione del rapporto di lavoro con la stessa, debba essere assoggettato a tassazione esclusivamente nel Regno Unito, non risultando alcun collegamento con il territorio dello Stato italiano.
Il beneficiario dovrà dichiarare in Italia solo l'eventuale parte del Bonus percepita in relazione all'attività di lavoro svolta in Italia dal 18 dicembre 2023; i Bonus che saranno erogati nel 2025 e 2026, maturati, rispettivamente, nel triennio 2022-2024 e nel triennio 2023-2025, dovranno essere assoggettati a tassazione proporzionalmente all'attività svolta dal dipendente in Italia durante il Vesting Period.
In particolare, saranno assoggettati a tassazione i Bonus riferiti all'attività svolta in Italia a partire dal 18 dicembre 2023 e sino al 2025. Riguardo alla quota parte imponibile nel Regno Unito, il dipendente, in assenza di un collegamento con il territorio dello Stato, non dovrà dichiarare i suddetti redditi in Italia; i Bonus erogati a partire dal 2027, maturati dal 18 dicembre 2023 in poi, data a partire dalla quale il dipendente svolge l'attività lavorativa esclusivamente nel territorio dello Stato italiano, saranno interamente assoggettati a tassazione nel nostro Paese.
Ne consegue che, la stabile organizzazione in Italia è tenuta ad assolvere agli obblighi di sostituzione d'imposta riguardo alle somme maturate a decorrere dal 18 dicembre 2023, data a partire dalla quale il dipendente ha svolto l'attività lavorativa nel territorio dello Stato.
Riguardo alle somme assoggettate a tassazione in Italia, nel 2024, ma riferite all'attività lavorativa svolta nel Regno Unito nel periodo dal 2021 a dicembre 2023, e quindi non imponibili nel nostro Paese in quanto prive di qualsiasi collegamento con il territorio dello Stato italiano, si ritiene che, qualora la stabile organizzazione non abbia provveduto alla restituzione delle ritenute indebitamente applicate in occasione delle operazioni di conguaglio, il dipendente dovrà presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 38 DPR 602/73.
Resta fermo che la verifica della sussistenza dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale di un soggetto riguarda elementi di fatto che, come precisato con Circ. 1° aprile 2016 n. 9/E, non possono essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 L. 212/2000.
Fonte: Risp. AE 25 marzo 2025 n. 81
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