sabato 22/03/2025 • 06:00
Con i provvedimenti del 17 marzo 2025 sono stati resi definitivi i Modelli per la dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2024 di persone fisiche, società ed enti non commerciali: nello specifico, le istruzioni alla compilazione del Modello Redditi PF assorbono le novità intervenute in tema IRPEF.
Con i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate del 17 marzo 2025 sono stati approvati e pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate i modelli Redditi PF, SC, ENC, SP definitivi, le relative istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2024.
Disposizioni comuni ai modelli
I modelli ufficiali sopra menzionati sono resi disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate; per tutti i modelli approvati vale la regola per cui gli importi devono essere indicati in dichiarazione in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.
Solo ai fini della compilazione del quadro RZ previsto nel modello Redditi SC ed ENC - “Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi” - si rendono, invece, applicabili le regole previste per la compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, cioè l'arrotondamento alla seconda cifra decimale.
IRPEF: nuovi scaglioni e aliquote
Il modello Redditi PF recepisce le principali novità decorrenti dal periodo d'imposta 2024 fra le quali la rimodulazione delle aliquote IRPEF che passano da quattro a tre (23%, 35% e 43%). Si ricorda infatti che la L. 207/2024 ha previsto la riduzione degli scaglioni IRPEF in tre fasce al fine di determinare l'imposta lorda calcolabile sul reddito netto:
Tale riforma si innesta all'interno dell'auspicato percorso di revisione del cuneo fiscale, già iniziato nel 2022 attraverso l'abbassamento delle aliquote IRPEF vigenti (pur mantenendo inalterati gli scaglioni di reddito).
Con quest'ultimo intervento di bilancio la rimodulazione diventa più incisiva soprattutto sui redditi più bassi: si accorpano infatti due scaglioni di reddito (quello fino a 15.000 e da 15.001 a 28.000) con contestuale applicazione dell'aliquota IRPEF pari al 23%.
Al fine di determinare l'imposta netta dovuta, dall'imposta lorda vanno poi decurtate le detrazioni, oggetto anch'esse di modifiche, come di seguito indicato. Nello specifico, l'innalzamento degli importi detraibili contribuisce ad un minor carico fiscale per i percettori di redditi esigui.
Detrazioni per reddito da lavoro dipendente e per oneri
Per l'anno 2024, la detrazione per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente - escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - è innalzata passando da Euro 1.880 ad Euro 1.955, se il reddito complessivo non supera Euro 15.000; la detrazione minima rimane comunque Euro 690 mentre per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione minima effettivamente spettante è pari a 1.380 Euro.
Ciò comporta che chi percepisce redditi entro i 15.000 Euro potrà decurtare l'imposta lorda di un importo fino a 1.955 Euro (mentre in precedenza tale decurtazione ammontava a 1.880 Euro).
Contemporaneamente, si è giocato al ribasso per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 Euro, per i quali è previsto un “contenimento” dell'agevolazione collegata alle detrazioni per spese; si assiste infatti ad una riduzione di 260 Euro dell'ammontare della detrazione delle seguenti voci:
Trattamento integrativo
Dal 1° luglio 2020 è riconosciuta - ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati - una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo, denominato “trattamento integrativo”.
Per l'anno 2024 tale importo è riconosciuto nella misura di 1.200 Euro ai lavoratori la cui imposta lorda - determinata tenendo conto solo dei redditi da lavoro dipendente e di alcuni assimilati - sia di importo superiore alle detrazioni per lavoro dipendente (ovvero l'imposta lorda sia “capiente” rispetto alle detrazioni) e il cui reddito complessivo non sia superiore a 15.000 euro.
Se le condizioni precedenti sono rispettate, ma il reddito complessivo – determinato includendo anche i redditi per cui si è fruito dell'agevolazione dei regimi speciali (per i docenti e ricercatori e i c.d. “impatriati”) e i redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti (al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze) - è compreso tra 15.001 e 28.000 euro, occorre verificare che la somma di alcune detrazioni non sia maggiore dell'imposta lorda.
In tal caso (ovvero in assenza di capienza di imposta), il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, pari alla differenza tra la somma delle menzionate detrazioni e l'imposta lorda.
Generalmente il trattamento integrativo è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro in busta paga a partire dal mese di gennaio. Se tuttavia il datore di lavoro non ha erogato tale agevolazione, in tutto o in parte, oppure se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta l'ammontare spettante è riconosciuto direttamente in dichiarazione.
Ai fini della determinazione di tale importo, tutti i lavoratori dipendenti dovranno compilare il rigo RC14 - Sez.V-Riduzione della pressione fiscale che corrisponde al punto 390 della Certificazione Unica 2025.
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Andrea Amantea
- Giornalista pubblicista - Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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