martedì 25/03/2025 • 06:00
Con Risp. n. 79/2025, l'Agenzia delle Entrate conferma che (anche) in ipotesi di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione il creditore ha facoltà di emettere la nota di variazione in diminuzione dell'IVA. Il diritto al recupero dell'imposta, tuttavia, resta subordinato all'avvenuta omologazione del piano.
L'Agenzia delle Entrate, con Risposta ad interpello n. 79 del 21 marzo 2025, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento delle note di variazione in diminuzione dell'IVA, disciplinato dall'art. 26 DPR 633/72 (Decreto IVA), nel caso di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) ex art. 64 bis CCII.
Il nuovo documento di prassi, con un'interpretazione “estensiva” della disciplina speciale, ammette la possibilità in capo al creditore di emettere – relativamente all'IVA falcidiata in conseguenza del PRO - la nota di variazione in diminuzione dell'imposta, precisando tuttavia che il diritto decorre (soltanto) “dal decreto di omologa del piano”.
L'art. 26 del Decreto IVA
Al fine di allineare la normativa interna alle indicazioni espresse dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 23 novembre 2017 C-246/16), l'art. 26 DPR 633/72 è stato modificato – con effetto per le procedure avviata dal 26 maggio 2021 – dall'art. 18 DL 73/2021 (Decreto Sostegni bis), conv. in L. 106/2021.
In particolare:
Resta, invece, invariato, il termine di emissione della nota di variazione IVA in presenza di un accordo di ristrutturazione del debito (ADR) o di un piano attestato (PAR), fissato, rispettivamente, nella data del decreto di omologa dell'accordo e nella data di pubblicazione nel registro delle imprese del piano;
L'art. 26 DPR 633/72, come noto, formalmente (continua a) menziona(re) gli strumenti della legge fallimentare, nelle more sostituiti dalla Composizione negoziata della crisi e dagli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal CCII, in vigore dal luglio 2022.
Tale “difetto” di coordinamento – (all'attualità) superato (almeno) per le soluzioni in uscita dalla Composizione Negoziata della Crisi (ex art. 25 bis c. 5 CCII) – è destinato ad essere rimosso dal Governo in attuazione alla delega per la riforma della fiscalità della crisi d'impresa, in particolare art. 9 c. 1 lett. a) n. 3 L. 111/2023, il quale prevede inter alia di “ estendere a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (…) l'applicazione delle disposizioni degli articoli (…) dell'articolo 26, commi 3bis, 5, 5bis e 10bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Il parere dell'Agenzia delle Entrate
Nelle more dell'attuazione della delega fiscale, l'Agenzia delle Entrate con la risp. n. 79/2025 - in nome de “le indicazioni del Giudice Unionale” (i.e. la menzionata sentenza 23 novembre 2017 – causa C-246/16) – ha precisato che in ipotesi di un PRO:
Il nuovo orientamento di prassi non convince del tutto
È, certamente, apprezzabile l'interpretazione “evolutivo-estensiva” dell'art. 26 DPR 633/72 (in nome dei principi unionali) idonea a superare la “rigida” posizione assunta con la Risposta n. 324/2023, con cui l'Agenzia delle Entrate ha escluso l'applicazione del c. 3 bis del menzionato art. 26 alle (vecchie) procedure di liquidazione del patrimonioex art. 14 ter L. 3/2012 (ora “liquidazione controllata del sovraindebitato” ex art. 268 CCII) in ragione della loro (formale) esclusione dal novero delle “procedure concorsuali” menzionate dall'art. 26 e, dunque, della impraticabilità di un'applicazione in via interpretativa della menzionata disposizione (con buona pace, in allora, per i medesimi principi unionali).
Di contro, non è condivisibile l'equiparazione del PRO al PAR ed agli ADR (ora disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 56 e 57 CCII), istituti di natura propriamente “stragiudiziale”.
Il PRO, infatti, è uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza avente una stretta affinità con il concordato preventivo di cui condivide certamente i tratti generali della concorsualità (in tal senso anche il documento di ricerca a cura del CNDCEC -FNC del maggio 2024, titolato “Variazioni in diminuzione dell'IVA negli istituti disciplinati dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza”) e alla cui disciplina, nonché ai principi della liquidazione giudiziale, vi sono ampi e specifici richiami (art. 64 bis c. 9 CCII).
Ciò, conseguentemente, implica che:
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Giordano Gismondi
- Avvocato in Roma e Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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