giovedì 20/03/2025 • 06:00
La riapertura della sanatoria al 3 giugno 2025 per il riversamento del bonus R&S consente ai contribuenti di rimediare a eventuali irregolarità. Per aderire/proseguire il contenzioso serve una valutazione strategica, specie per chi ha già ricevuto uno schema d'atto o ha avviato un giudizio, essendo obbligatoria la rinuncia al ricorso con l'adesione alla sanatoria.
La riapertura della sanatoria: una seconda opportunità per i contribuenti
L'art. 19 DL 25/2025 (c.d. decreto PA) ha previsto la riapertura della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, estendendo i termini fino al 3 giugno 2025. Questa misura consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione senza incorrere in sanzioni e interessi, purché effettuino il versamento dell'importo contestato entro la nuova scadenza. Si tratta di un'occasione significativa per chi non ha aderito alla prima finestra di definizione agevolata o per chi ha ricevuto un atto di recupero successivamente alla chiusura del precedente termine.
Vedi anche: Ricerca e sviluppo: riversamento spontaneo fino al 3 giugno 2025 del 17 marzo 2025.
L'estensione della sanatoria solleva diverse questioni di natura procedurale, soprattutto per chi si trova in una fase avanzata del procedimento di accertamento o ha già avviato un contenzioso. La rinuncia alla lite rappresenta, infatti, una condizione essenziale per beneficiare della definizione agevolata, obbligando il contribuente a una scelta ponderata tra la prosecuzione della difesa giudiziale e l'adesione al riversamento.
Le strategie per chi ha già presentato ricorso
Per i contribuenti che hanno impugnato un atto di recupero e si trovano con un giudizio pendente, la decisione di aderire alla sanatoria comporta effetti significativi. Da un lato, se il ricorso è fondato su solide basi giuridiche e vi è una concreta possibilità di ottenere una pronuncia favorevole, potrebbe essere opportuno proseguire il contenzioso, soprattutto se l'atto dell'Agenzia delle Entrate presenta possibili vizi di motivazione (specie nel caso in cui il disconoscimento è avvenuto in assenza del parere tecnico – non obbligatorio – del MISE/MIMIT). Dall'altro, la possibilità di estinguere il debito senza sanzioni né interessi, evitando ulteriori rischi e oneri processuali, rappresenta un vantaggio che merita attenta considerazione, specie in un ambito procedurale – qual è quello tributario – in cui l'approfondimento di questioni così tecniche mal di abbina alla sinteticità del rito.
Un aspetto da non sottovalutare riguarda la gestione delle spese processuali. La normativa prevede che, in caso di adesione alla sanatoria, il giudizio venga dichiarato estinto con compensazione delle spese, senza il rischio di soccombenza virtuale anche in casi di ricorsi palesemente temerari perché infondati. Questo elemento può influenzare la decisione, soprattutto nei casi in cui il valore della controversia possa far ipotizzare spese legali particolarmente elevate.
Inoltre, bisogna considerare il rischio di un diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate. Se il credito oggetto della contestazione è ritenuto inesistente o frutto di una condotta fraudolenta, l'Amministrazione finanziaria potrebbe negare l'accesso alla procedura di riversamento. In questo caso, chi ha già rinunciato al contenzioso si troverebbe privo di strumenti di difesa, con il rischio di dover fronteggiare non solo il recupero integrale del credito ma anche l'applicazione delle sanzioni. Per questo motivo, persa la strada della decisione del merito nel ricorso rinunciato, occorrerà ricominciare il percorso giurisdizionale con l'impugnazione del diniego, se ritenuto illegittimo.
Le opzioni per chi ha ricevuto solo uno schema di atto
Per i contribuenti che non hanno ancora iniziato il contenzioso tributario, ma sono stati destinatari solo di una comunicazione preliminare di accertamento, vi sono margini di azione più ampi. In questa fase, è ancora possibile presentare osservazioni difensive per correggere eventuali errori materiali o inesattezze nella contestazione, nella speranza di ottenere una riduzione o l'annullamento della pretesa fiscale prima che venga emesso un provvedimento definitivo.
Un'altra opzione è quella di avviare un accertamento con adesione, cercando un confronto diretto con l'Agenzia delle Entrate per raggiungere un accordo sull'importo effettivamente dovuto. Questa soluzione può rivelarsi vantaggiosa nel caso in cui vi siano elementi a supporto della corretta spettanza del credito, ma non permette l'eliminazione totale delle sanzioni come la sanatoria ora riaperta.
Spesso, con l'ufficio si cerca di addivenire ad una sanatoria in contraddittorio, in cui il valore del credito ritenuto parzialmente non spettante, e quindi riversato in forma agevolata, viene determinato in accordo tra le parti, in una sorta di invito all'adesione prima dell'atto definitivo.
Chi si trova ancora nella fase precontenziosa può inoltre scegliere di attendere l'eventuale emissione dell'atto definitivo e valutare, solo a quel punto, se aderire alla sanatoria o impugnare la contestazione. Questa strategia consente di mantenere aperta ogni opzione, evitando di prendere una decisione affrettata senza disporre di tutti gli elementi necessari.
Le implicazioni penali della sanatoria
Oltre agli aspetti fiscali e processuali, la sanatoria presenta anche importanti conseguenze in ambito penale. La normativa prevede che il riversamento del credito contestato estingua il reato di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater D.Lgs. 74/2000, ma solo nel caso in cui il credito sia stato non spettante. Ciò significa che, se il contribuente ha utilizzato un credito che formalmente esisteva ma che, a seguito di una verifica, si è rivelato non applicabile, il pagamento dell'importo dovuto determina la cessazione della rilevanza penale della condotta.
Diverso è il caso dei crediti inesistenti. Se il credito d'imposta è stato indebitamente generato attraverso documentazione fittizia o dichiarazioni fraudolente, la sanatoria non ha alcun effetto estintivo sul reato, e il contribuente potrebbe essere comunque perseguito penalmente. In questo contesto va considerato che il pagamento del credito contestato anche attraverso la sanatoria appena riaperta.
Si dovrebbe applicare per analogia l'art. 23 DL 34/2023 conv. in L. 56/2023, che ha introdotto una specifica causa di non punibilità per l'indebita compensazione di crediti non spettanti, ai sensi dell'art. 10-quater c.1 D.Lgs. 74/2000. In base a questa previsione, se il contribuente definisce la propria posizione e provvede all'integrale pagamento del debito mediante strumenti di definizione agevolata previsti dalla L. 197/2022 (c.d. “tregua fiscale”), il reato viene meno.
Tuttavia, la sanatoria non produce effetti estintivi nel caso in cui l'illecito sia inquadrato come indebita compensazione con crediti inesistenti (art. 10-quater c. 2 D.Lgs. 74/2000). Se la Procura della Repubblica qualifica la condotta come utilizzo di crediti inesistenti – ossia mai realmente maturati o frutto di operazioni fraudolente – il contribuente non potrà beneficiare dell'esimente e rimarrà esposto alla responsabilità penale.
Di conseguenza, chi intende regolarizzare la propria posizione deve valutare con estrema attenzione il profilo giuridico dell'illecito contestato, considerando l'eventuale esposizione a conseguenze penali. In alcuni casi, la regolarizzazione della posizione fiscale può essere valutata solo come una circostanza attenuante, riducendo la gravità della sanzione applicabile. Tuttavia, questo non implica una cancellazione automatica della responsabilità penale, soprattutto se il comportamento del contribuente è stato ritenuto doloso.
In conclusione, la riapertura della procedura di riversamento offre ai contribuenti la possibilità di regolarizzare la propria posizione senza incorrere in sanzioni e interessi, ma richiede una valutazione attenta delle implicazioni fiscali, processuali e penali.
Per chi ha già avviato un contenzioso, la decisione di aderire alla sanatoria implica la rinuncia alla lite, rendendo essenziale un'analisi approfondita delle possibilità di successo del ricorso e delle eventuali criticità dell'atto di recupero. In particolare, la possibilità di un diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate, qualora il credito sia ritenuto inesistente o fraudolento, rappresenta un rischio da non sottovalutare, poiché costringerebbe il contribuente a riaprire il percorso giurisdizionale senza la possibilità di far valere le argomentazioni già formulate nel ricorso originario.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Il DL 25/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2025 n. 61, ha riaperto fino al 3 giugno 2025 la possibilità di regolarizzare il credito d'imposta ricerca e ..
Approfondisci con
Pur se scaduto il 31 ottobre 2024, con il DL 25/2025 il termine per effettuare la comunicazione telematica del riversamento del credito d'imposta R&S “vecchia disciplina” impropriamente utilizzato in compensazione a..
Lelio Cacciapaglia
- Dirigente del Ministero dell'Economia e delle FinanzeRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.