lunedì 17/03/2025 • 12:13
L’INPS, con Mess. 14 marzo 2025 n. 913, fornisce chiarimenti in merito al recupero dal contributo addizionale NASpI per i contratti di lavoro con i cosiddetti “lavoratori extra” - impiegati per l’esecuzione di servizi speciali di durata non superiore a 3 giorni - esponendo in Uniemens il codice causale “L810”.
redazione Memento
L’INPS, con proprio messaggio, fornisce chiarimenti in merito al recupero dal contributo addizionale NASpI per i contratti di lavoro con i cosiddetti “lavoratori extra” – impiegati per l’esecuzione di servizi speciali di durata non superiore a 3 giorni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi – versato a partire dal 1° gennaio 2020, esponendo in Uniemens il codice causale “L810”.
Contributo addizionale NASpI: oneri del datore di lavoro
Il contributo addizionale NASpI è un importo aggiuntivo che i datori di lavoro devono versare in caso di assunzioni a tempo determinato, introdotto dalla Riforma Fornero (art. 2, c. 28, L. 92/2012) al fine di incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, limitando, al contempo, l’utilizzo dei contratti a termine. La successiva L. 160/2019, intervento sulla normativa, ha introdotto delle eccezioni. In particolare, è stato previsto che il contributo addizionale e i relativi incrementi non si applichino ai contratti stipulati con specifiche categorie di lavoratori, tra cui rientrano i lavoratori extra, ossia quelli assunti per servizi di breve durata nei settori del turismo e dei pubblici esercizi.
Estensione delle attività esenti dal contributo addizionale NASpI
A decorrere dal 1° gennaio 2020, le attività dei settori del turismo e dei c.d. “pubblici esercizi”, ripotate nella precedente Circ. INPS 4 agosto 2020 n. 91, devono essere integrate anche con le seguenti attività:
Queste attività rientrano nella disciplina dei pubblici esercizi e dei CCNL Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi e, quindi, beneficiano dell’esclusione dal contributo addizionale NASpI.
Modalità di compilazione del flusso Uniemens per i periodi di paga precedenti
Per i periodi di paga da gennaio 2020, i datori di lavoro che hanno versato sia il contributo addizionale NASpI che gli incrementi previsti per eventuali rinnovi possono recuperare detta contribuzione valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> <CausaleACredito> il previsto codice causale “L810”.
La valorizzazione del predetto codice può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza relativi ai 3 mesi successivi alla pubblicazione del presente messaggio, ossia aprile, maggio e giugno.
Ai fini dell’applicazione dei controlli di congruità, i datori di lavoro devono compilare l’elemento <InfoAggcausaliContrib> con le seguenti modalità:
Nel caso in cui i lavoratori extra non risultino più in forza, i datori di lavoro interessati devono procedere con l’invio di un flusso di regolarizzazione sull’ultimo mese di attività del lavoratore con l’esposizione del suddetto codice “L810”.
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