mercoledì 12/03/2025 • 06:00
L'11 marzo 2025, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato le modalità di presentazione della domanda di riammissione alla definizione agevolata delle cartelle (Rottamazione-quater) entro il 30 aprile 2025. Nella stessa giornata sono state pubblicate anche le FAQ.
Domanda di riammissione
Per poter essere riammessi alla Rottamazione-quater occorre presentare domanda entro il 30 aprile 2025, indicando, oltre ai debiti per i quali è possibile richiedere la riammissione, il numero di rate con le quali si intende effettuare il pagamento:
Il pagamento prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
La domanda di riammissione può essere effettuata:
Se la domanda viene presentata in area riservata, il contribuente riceverà tramite e-mail, la ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla definizione agevolata.
Se la domanda viene presentata in area pubblica, il contribuente:
Le FAQ dell'Agenzia delle entrate-Riscossione
L'11 marzo 2025 l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato 9 FAQ sulla riammissione alla Rottamazione-quater. Nel dettaglio, rientrano nell'ambito applicativo solo i debiti già oggetto di un piano della Rottamazione-quater per i quali:
Non rientrano invece nella riammissione i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024. Per tali debiti, al fine di non perdere i benefici della definizione agevolata, i contribuenti interessati devono continuare i pagamenti nel rispetto delle scadenze indicate nelle comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso.
Nella domanda di riammissione non è possibile inserire cartelle precedentemente non indicate nella dichiarazione di adesione alla Rottamazione-quater o nuove cartelle ricevute successivamente. Infatti, la L. 15/2025 prevede la possibilità di riammissione solo per i debiti già oggetto di un piano di pagamento della Rottamazione-quater e, quindi, già contenuti nella comunicazione delle somme dovute che era stata inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione in seguito all'adesione alla Rottamazione-quater.
Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il 30 aprile, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una nuova comunicazione delle somme dovute con l'ammontare complessivo degli importi da corrispondere ai fini della definizione agevolata, nonché il piano di pagamento delle rate.
Inoltre, in caso di:
In seguito alla presentazione della domanda di riammissione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della riammissione alla Rottamazione-quater:
Infine, se si è residenti in uno dei territori colpiti dall'emergenza alluvionale che si è verificata a partire dal 1° maggio 2023, è possibile rientrare nella riammissione.
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Raimondo D'antonio
- Avvocato TributaristaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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