lunedì 10/03/2025 • 06:00
Con Circ. AD 7 marzo 2025 n. 3, l'Agenzia delle Dogane fornisce le indicazioni in merito alla portata dell'art. 7 c. 3 D.Lgs. 141/2024, relativamente al nuovo regime sanzionatorio introdotto dalle disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione e alle modifiche apportate al Testo unico sulle accise.
redazione Memento
È stato sollevato il dubbio se l'art. 7 c. 3 D.Lgs. 141/2024, nel sancire la sua efficacia temporale con decorrenza “ex nunc”, debba intendersi come deroga al principio del “favor rei” di cui all'art. 3 c. 3 D.Lgs. 472/97. Tale deroga sembra precludere la retroattività delle nuove sanzioni previste dal D.Lgs. 141/2024 - in linea generale più favorevoli rispetto a quelle pregresse (lex mitior) - alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti in parola.
Il tema è stato affrontato dalla Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1274 del 19 gennaio 2025), con specifico riferimento all'art. 5 D.Lgs. 87/2024 che - intervenendo nel più generale contesto della revisione del sistema sanzionatorio tributario - ha introdotto una disposizione analoga. In tale contesto, i giudici di legittimità, nel confermare che la norma ha in effetti introdotto una deroga al principio del favor rei, ne hanno nel contempo statuito la piena legittimità, affermando in particolare che l'irretroattività disposta dal citato art. 5 per le nuove sanzioni, complessivamente più favorevoli per il contribuente, si colloca in un contesto, interno ed esterno, che accompagna la rimeditazione dell'intero sistema sanzionatorio; precisando inoltre che una riforma del sistema tributario, nel quale la previsione di un minor carico sanzionatorio si relaziona ad una modifica radicale del rapporto Fisco/Contribuente giustifica ampiamente un' irretroattività della nuova disciplina sanzionatoria, senza con ciò poter essere tacciata di violazione dei diritti presidiati dagli artt. 3 e 53 Cost.; ciò, in funzione soprattutto della necessità che anche l'attenuazione delle sanzioni necessita di un "tempo" per l'attuazione dell'intero ripensamento dell'impianto sanzionatorio.
Visto il tenore della pronuncia emessa dal Giudice di legittimità in merito all'art. 5 D.Lgs. 87/2024, si ritiene che la stessa sia estendibile, in punto di principio, anche agli effetti di cui all'art.7 c. 3 D.Lgs. 141/2024. Pertanto, alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 141/2024, restano applicabili i regimi sanzionatori previsti pro-tempore dal DPR 43/73 (T.U.L.D.) e dal D.Lgs. 504/95: ciò, in osservanza del principio di irretroattività delle sanzioni introdotte dal medesimo D.Lgs. 141/2024 (ancorché più favorevoli), sancito dalla Suprema Corte di Cassazione. Le Direzioni Territoriali vigileranno sull'uniforme applicazione della circolare in oggetto presso gli Uffici dipendenti.
Fonte: Circ. AD 7 marzo 2025 n. 3
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