martedì 11/03/2025 • 06:00
La Cassazione affronta il delicato rapporto tra la rottamazione quater e l'estinzione del processo tributario. Il quesito centrale riguarda la possibilità di sospendere i giudizi fino al completo pagamento o di dichiararne l'estinzione anticipata. Il caso è stato rimesso alle Sezioni Unite (Cass. 5 marzo 2025 n. 5830).
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La Corte di Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria (di rinvio alle SS.UU.) n. 5830 del 5 marzo 2025, si è pronunciata su un tema di grande rilevanza per la gestione del contenzioso tributario: il rapporto tra l'adesione alla rottamazione quater e la sorte dei giudizi pendenti. Il caso di specie ha visto protagoniste due società, Alfa S.p.A. e Beta S.r.l., che avevano impugnato un avviso di liquidazione per maggiori imposte di registro. Entrambe le società, nel corso del giudizio di Cassazione, hanno chiesto la sospensione del processo in attesa del perfezionamento della definizione agevolata, aderendo alla rottamazione quater con rateizzazione del debito tributario.
La questione centrale posta all'attenzione della Suprema Corte è la seguente: è necessario attendere il pagamento integrale delle rate per dichiarare l'estinzione del processo o è sufficiente l'adesione alla rottamazione e il versamento delle prime rate per ritenere definita la controversia?
Di fronte a questa problematica, la Cassazione ha ritenuto opportuno rimettere la questione alle Sezioni Unite per dirimere il contrasto interpretativo tra diverse pronunce.
Il contrasto giurisprudenziale in Cassazione: sospens...
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