giovedì 06/03/2025 • 06:00
Il 28 febbraio 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Bollette che prevede misure urgenti, in favore di famiglie e imprese, di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, trasparenza delle offerte al dettaglio e rafforzamento delle sanzioni delle autorità di vigilanza.
Il DL 19/2025 c.d. Decreto Bollette, pubblicato nella GU n. 49 del 28 febbraio 2025, nello specifico, introduce misure urgenti a favore di famiglie e imprese per agevolare le tariffe di fornitura di energia elettrica e gas naturale, attraverso lo stanziamento di circa 3 milioni di euro.
In sostanza, il Decreto in commento prevede:
Misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese
Con l'art. 3 DL 19/2025, si autorizza, per l'anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con copertura a valere sulla quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell'anno 2024.
Il c. 4 del medesimo articolo intende ampliare le finalità del trasferimento, previsto dall'art. 51 DL 13/2023, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali dei rimborsi, riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, aggiungendo tra tali finalità il finanziamento di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza superiore a 16,5 kW.
Al fine di consentire il monitoraggio dei costi energetici delle imprese, viene disposto il trasferimento dei dati relativi ai codici ATECO delle imprese al sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente unico Spa. L'ARERA utilizza tali informazioni per analizzare e monitorare l'impatto dei costi dell'energia, dei servizi regolati e degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie di imprese e, informa periodicamente il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica degli esiti del monitoraggio.
Microimprese vulnerabili
Ulteriore novità contenuta nel Decreto Bollette riguarda le famiglie e le imprese vulnerabili.
L'art. 4, introducendo una disposizione di carattere speciale analoga a quella vigente per il settore dei carburanti, prevede che l'eventuale maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dall'aumento del prezzo del gas è destinato a misure di sostegno per le famiglie e le microimprese vulnerabili, al fine di contenere il maggior onere da queste sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti.
Per le predette finalità, con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, un ammontare di risorse pari alle maggiori entrate accertate, al netto di quanto afferente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, è iscritto su un apposito Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. Si evidenzia che il suddetto Decreto può essere adottato se la media aritmetica del prezzo del gas naturale, individuato dal Gestore dei mercati energetici (GME) in relazione alle contrattazioni avvenute nel punto di scambio virtuale del gas naturale nel bimestre solare precedente, risulta maggiore, almeno del 20%, rispetto al valore di riferimento del prezzo del gas naturale, espresso in euro per mega wattora. Si tiene, inoltre, conto dell'eventuale diminuzione del prezzo del gas, individuato dal GME come media aritmetica del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo Decreto. Le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale in favore delle famiglie e delle microimprese vulnerabili sono individuate dall'ARERA con proprie deliberazioni.
Autoregolazione
L'art. 5 del Decreto Bollette stabilisce che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) deve definire, con un proprio provvedimento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo Decreto, le misure necessarie per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e gas per i clienti finali domestici nel mercato libero. Si prevede altresì che, con il medesimo provvedimento, l'ARERA stabilisca i termini e le modalità per l'applicazione delle misure ivi previste anche ai contratti già in corso alla data di efficacia del provvedimento stesso.
Si evidenzia, infine, che il c. 2 dell'art. 5 stabilisce che, in caso di inosservanza del provvedimento adottato, l'ARERA eserciti i poteri sanzionatori alla medesima attribuiti dall'art. 2 c. 20 lett. c) L. 481/95. Tale ultima disposizione, consente all'ARERA di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500,00 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; inoltre, per il caso di reiterazione delle violazioni, attribuisce alla medesima Autorità, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, la facoltà di sospendere l'attività di impresa fino a sei mesi ovvero, di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione.
Fonte: DL 19/2025 (GU 28 febbraio 2025 n. 49)
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