mercoledì 05/03/2025 • 06:00
L'istituto della scissione mediante scorporo presenta molteplici affinità con il conferimento, soprattutto con riferimento al risultato conseguibile. Tuttavia, dal confronto emergono alcuni elementi di differenziazione, di ordine sostanziale e procedurale.
Inquadramento giuridico
L'art. 2506 c. 1 c.c. dispone che con la “scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.”
La scissione mediante scorporo può essere qualificata come un'operazione “evolutivo-modificativa” della società stessa.
Con riferimento al conferimento, il Codice civile regola diversi aspetti di tale istituto, interessando diverse tipologie societarie (inter alia, S.p.A. ed S.r.l.).
Art. 2342 c.c.: “Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi”.
Art. 2464 c.c.: “Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. [omissis] Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. [omissis] Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni”.
Il conferimento può essere qualificato invece come un'operazione “traslativa”.
Le due fattispecie a confronto
La sostanziale coincidenza tra il risultato che le due operazioni consentono di conseguire impone un'approfondita valutazione circa le differenze che le contraddistinguono e che sono essenzialmente ancorate a quattro aspetti:
Principali differenze tra gli istituti
A. Le competenze decisionali
L'esecuzione di una scissione mediante scorporo non può prescindere dalla redazione di un progetto di scissione – dettagliato in conformità alle rilevanti previsioni di legge, in particolare all'art. 2506-bis c.c. – da parte dell'organo amministrativo, e dalla successiva assunzione di una delibera da parte dell'assemblea (salvo attribuzione statutaria, all'organo amministrativo, della competenza decisionale in punto di c.d. “scissioni semplificate”).
Il conferimento, in termini generali, può essere inquadrato dal punto di vista civilistico come un'operazione realizzativa vera e propria e, in quanto tale, demandata alla competenza dell'organo consiliare, il quale assume, o meno, la relativa decisione sulla base della prospettazione del risultato conseguibile in un'ottica prettamente gestoria.
Stante la natura “gestoria” dell'operazione di conferimento, la sua decisione è rimessa alla competenza dell'organo amministrativo della società conferente (salvo che implichi l'assunzione di responsabilità illimitata nella società conferitaria ex art. 2361 c. 2 c.c. o una sostanziale modifica dell'oggetto sociale ex art. 2479 c. 2 n. 5 c.c.) e, per l'effetto, assurge ad operazione procedimentalmente poco complessa.
B. Necessarietà di perizia di stima
Nell'operazione di scissione mediante scorporo, qualora l'assegnazione degli elementi patrimoniali sia imputabile al capitale sociale di una società beneficiaria di nuova costituzione nella forma di società di capitali, la relazione di stima dei suddetti elementi patrimoniali non è un adempimento richiesto dalla legge.
Per quanto concerne il conferimento, invece, dal punto di vista procedurale l'esecuzione dello stesso non è possibile in difetto di perizia di stima, nemmeno in caso di continuità di valori tra i beni conferiti e i beni ottenuti (partecipazioni), così come previsto dagli artt. 2343 c.c. e 2465 c.c. È, dunque, necessaria la redazione e presentazione della relazione giurata di stima dei beni in natura o dei crediti conferiti che, a seconda che il conferimento avvenga in una società per azioni oppure in una società a responsabilità limitata, deve essere redatta da un esperto designato dal tribunale, oppure da un revisore legale o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
C. Tutela dei terzi – opposizione dei creditori
La scissione mediante scorporo, seppur semplificata è inquadrabile nell'alveo della scissione e, pertanto, resta assoggettata ad una procedura articolata che interessa i soci ed i creditori sociali, i quali possono opporsi al relativo progetto entro i termini e con le modalità dettate dall'art. 2503 c.c.
Difatti, tra la data di iscrizione della delibera di scissione nel registro delle imprese e la data di stipula del relativo atto, devono intercorrere sessanta giorni entro i quali i creditori della società scissa possono esercitare il loro diritto di opposizione.
Nel caso di conferimento di un bene, essendo questo un atto essenzialmente gestorio della società, si ritiene escluso il diritto di opposizione in capo ai creditori sociali, in quanto un siffatto riconoscimento recherebbe con sé la possibilità di ostacolare l'operatività della società, alla quale è riconosciuto il potere di compiere atti gestori, per quanto rilevanti dal punto di vista patrimoniale, senza che i creditori possano preventivamente opporsi al compimento di tale operazione. Sono ammessi, comunque, i rimedi risarcitori per i creditori in caso di inosservanza degli obblighi afferenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
Nel caso di conferimento d'azienda, il rimedio esperibile da parte dei creditori è previsto dall'art. 2560 c.c.
D. Garanzie
In caso di scissione mediante scorporo le garanzie per vizi ed evizione si ritengono non applicabili, configurandosi l'operazione quale atto evolutivo-modificativo e non traslativo. Con particolare riferimento alla scissione mediante scorporo comprensiva di beni immobili, si segnala che tale operazione non rileva ai fini dell'applicazione delle norme in materia di garanzia per evizione, di prelazioni legali (es. di stampo storico-artistico ovvero agrario) e di trascrizione nei registri immobiliari, nonché in materia di commerciabilità degli immobili.
Le garanzie per vizi ed evizione sono invece applicabili ai beni conferiti ai sensi dell'art. 2254 c.c. così come è applicabile al conferimento di crediti la garanzia per la solvenza del debitore ceduto ex art. 2255 c.c., difatti tali norme sono richiamate a loro volta dagli artt. 2342 e 2464 rispettivamente per le S.p.A. e per le S.r.l.
Osservazioni conclusive
I due istituti oggetto di disamina presentano profili di differenziazione, per lo più con riferimento alle relative procedure.
Pertanto, la decisione circa l'esecuzione dell'una o dell'altra operazione deve tener conto di tutti gli elementi in precedenza evidenziati: stante l'identità tra gli obiettivi perseguiti, la preferenza per l'una o per l'altra andrà valutata caso per caso, avuto riguardo alla fattispecie concreta e tenendo in considerazione la struttura societaria, le tempistiche di esecuzione, nonché i relativi oneri alle stesse associati.
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