martedì 11/03/2025 • 06:00
La Certificazione Unica (CU) 2025, fondamentale adempimento fiscale in capo al sostituto d'imposta, deve essere consegnata al percipiente e trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate. In caso di omissioni, ritardi o errori, è previsto uno specifico regime sanzionatorio.
Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, protocollo n. 9454/2025, è stato approvato il modello di CU 2025 e le relative istruzioni, confermando le tempistiche di invio, le modalità di gestione delle certificazioni scartate.
Scadenze per la trasmissione della CU 2025
Le scadenze per l'invio telematico delle Certificazioni Uniche sono:
Il rispetto di queste scadenze è fondamentale per evitare sanzioni, ma il legislatore ha previsto strumenti per la correzione di eventuali errori.
L'invio tempestivo delle CU consente di agevolare il processo dichiarativo dei contribuenti, fornendo informazioni corrette all'Amministrazione finanziaria e riducendo il rischio di contestazioni future.
Regime sanzionatorio e possibilità di ravvedimento operoso
L'Agenzia delle Entrate, con il già citato Decreto Direttoriale, ha chiarito che in caso di scarto dell'intero file telematico contenente le certificazioni, inviato comunque entro i termini, la relativa sanzione non si applica se il soggetto obbligato alla trasmissione effettua un nuovo invio entro cinque giorni successivi alla scadenza. Analogamente, se lo scarto riguarda singole certificazioni all'interno di un file inviato nei termini, la sanzione non si applica purché si proceda alla ritrasmissione delle sole certificazioni rettificate entro cinque giorni. Le certificazioni non scartate non devono essere nuovamente trasmesse.
L'omessa, tardiva o errata trasmissione della Certificazione Unica comporta le sanzioni amministrative previste dall'art. 4, comma 6-quinquies del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Nello specifico:
In questo contesto sanzionatorio, un'importante novità è stata introdotta dalla Circolare AdE n. 12/E del 31 maggio 2024: con questo documento di prassi l'Agenzia introduce la possibilità di applicare il ravvedimento operoso alle sanzioni per l'invio telematico tardivo della CU.
Diversamente da quanto precedentemente indicato nella circolare n. 6/E/2015, l'Agenzia delle Entrate “adesso” riconosce il principio, stabilito dal legislatore con la modifica dell'art. 4, comma 6-quinquies del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, secondo cui è ammesso l'invio tardivo della CU, con l'applicazione di sanzioni ridotte in base ai limiti stabiliti.
Pertanto, l'Agenzia delle Entrate conferma che l'istituto del ravvedimento operoso è applicabile anche ai ritardi nella trasmissione della CU.
Un ulteriore aspetto rilevante della già citata circolare n.12/E del 2024 riguarda le conseguenze per il contribuente: L'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che l'eventuale trasmissione tardiva o rettificativa della CU non pregiudica il contribuente, a patto che la nuova certificazione sia messa a disposizione in tempo utile per la dichiarazione dei redditi. Il contribuente, infatti, potrà esibire la CU corretta al CAF o al professionista abilitato per consentire una corretta elaborazione della dichiarazione.
Questo aspetto è di fondamentale importanza per evitare errori e discrepanze nella dichiarazione dei redditi, che potrebbero comportare controlli e accertamenti fiscali.
L'efficienza della trasmissione telematica e la tempestività nell'individuazione di errori diventano dunque elementi cruciali per un corretto adempimento fiscale.
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Paolo Bonini
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