giovedì 06/03/2025 • 06:00
Per l’approvazione dei bilanci 2025, relativi al 2024, lo svolgimento dell’assemblea potrà avvenire anche a distanza, in deroga alle disposizioni statutarie, avvalendosi di mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
II termine d'approvazione dei bilanci 2025 relativi al periodo d'imposta 2024, è il 30 aprile 2025. L'art. 2364 c.c. dispone, infatti, che l'assemblea per l'approvazione del bilancio, dev'essere convocata una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Tuttavia, lo stesso art. 2364, prevede una deroga, concedendo un maggior termine che, comunque, non può essere superiore a 180 giorni, ma al verificarsi di due specifici casi:
Nell'ipotesi in cui l'approvazione avvenga nel maggior termine di 180 giorni (quindi entro il 29 giugno 2025 per i bilanci relativi al 2024), gli amministratori sono tenuti a segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.
Le modalità di convocazione dell'assemblea dei soci per le società a responsabilità limitata, sono definite dall'atto costitutivo e, comunque, devono assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Qualora nell'atto non siano presenti le indicazioni sulle modalità, la convocazione viene effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal Registro delle imprese (art. 2479-bis c.c.).
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. La stessa, delibera a maggioranza assoluta e, nei casi di modifica dello statuto o di decisioni che modificano l'oggetto sociale, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
La deliberazione s'intende in ogni caso adottata quando:
Per le società per azioni, l'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare (formalità per la convocazione di cui all'art. 2366 c.c.).
Tale avviso, dev'essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Nel caso di società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può, in deroga alle modalità sopra esposte, consentire la convocazione dell'assemblea con avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima dell'assemblea stessa.
In mancanza delle formalità previste per la convocazione di cui all'art. 2366 c.c., l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, ma, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le deliberazioni assunte, inoltre, dovranno essere tempestivamente comunicate ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata da almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata.
Qualora l'assemblea per l'approvazione del bilancio non venga regolarmente costituita o vada deserta, lo stesso dovrà essere approvato in seconda convocazione. Tuttavia, con riguardo alle S.p.A., l'art. 2369 c.c. stabilisce che la seconda convocazione dell'assemblea non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima e se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea dev'essere riconvocata entro 30 giorni dalla data della prima.
Convocazione assemblea a distanza
Lo svolgimento delle assemblee potrà avvenire anche a distanza fino al 31 dicembre 2025, in deroga alle previsioni dello statuto.
Tale possibilità, è stata introdotta nel periodo della pandemia da COVID-19 dall' art. 106 del DL 18/2020 e, successivamente, prorogata negli anni, da ultimo, dalla L. 15/2025 di conversione del DL 202/2024 (c.d. Decreto Milleproroghe) che, con il nuovo art. 3, c.14- sexies, ha esteso lo svolgimento a distanza anche alle assemblee sociali tenute entro il 2025.
Il suindicato art. 106, ha consentito un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In particolare, le società per azioni., le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:
Con specifico riferimento alle società a responsabilità limitata, l'espressione del voto è consentita mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
La norma non indica espressamente i mezzi di telecomunicazione utilizzabili, tuttavia, gli stessi devono garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nello stesso luogo, il presidente, il segretario o il notaio (se previsti) ed attraverso l'utilizzo di sistemi di trasmissione di dati (video, audio, scritti).
I sistemi utilizzabili a tal fine, possono essere:
Relativamente alla coerenza dei mezzi di telecomunicazione con le previsioni normative, Assonime, nella Circolare 2/2022, ha elencato in scala decrescente:
Volendo richiamare degli esempi concreti formulati sempre nella suindicata Circolare, in tale contesto vi rientrano:
È, tuttavia, compito dell'organo amministrativo individuare e predisporre i sistemi idonei per lo svolgimento dell'assemblea, tanto in termini di tipologia dello strumento, quanto di tecnologia da impiegare.
Per la campagna sui bilanci 2025 leggi tutte le news di QuotidianoPiù: Bilanci 2025: tutte le novità e scadenze da ricordare Concordato biennale: le imposte interessano il bilancio d’esercizio 2024 Commesse infra ed ultrannuali: verso il riallineamento dei valori |
Vai allo Speciale "Bilanci 2025: le novità" di MementoPiù Expert Solution Fisco. Troverai strumenti operativi, approfondimenti e video pillole che illustrano le principali novità e gli adempimenti normativi necessari per i bilanci. |
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Nei bilanci 2025, esercizio 2024, si applicano per la prima volta le novità introdotte dagli aggiornamenti degli OIC 16, 31 e 34. Per alcuni soggetti si do..
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.