lunedì 03/03/2025 • 16:16
Con Risp. 3 marzo 2025 n. 59, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale della rinuncia ai dividendi da parte degli azionisti individuali che non sono imprenditori, relativamente alla distribuzione e alla tassazione.
redazione Memento
L'istanza presenta un'istanza di interpello al fine di ottenere chiarimenti in merito al trattamento fiscale della rinuncia ai dividendi, sia nei confronti dei soci persone fisiche, sia nei confronti della società. L'assemblea dei soci della Società ha approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e ha deliberato la destinazione dell'utile (xxx euro) da destinarsi, in parte, a dividendo (yyy euro) e, in parte, a riserva straordinaria (zzz euro).
L'Istante afferma che la distribuzione dei dividendi non è stata posta in essere a causa di fatti ed eventi che ne hanno consigliato il rinvio. In particolare, la Società intende distribuire una quota parte di dividendi compresa tra circa il 2030% degli stessi, rinunciando al restante 7080%, per poi destinare la somma non distribuita alla riserva straordinaria dalla quale provenivano. Tutto ciò premesso, l'Istante pone i seguenti quesiti in merito al trattamento fiscale dei:
a) dividendi percepiti dalla persona fisica non imprenditore e, nello specifico, chiede se la disciplina transitoria di cui alla L. 205/2017 sia applicabile o meno alla fattispecie prospettata;
b) dividendi rinunciati da persone fisiche non imprenditori e, in particolare, chiede se tale rinuncia possa generare una sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 88 DPR 917/86;
c) dividendi inizialmente destinati alla distribuzione e successivamente retrocessi a riserva straordinaria e, specificamente, chiede conferma che la parziale rinuncia ai dividendi operata dal socio non sia rilevante ai fini IRES.
Con riferimento al quesito sub (a), si è dell'avviso che l'istanza sia carente del requisito relativo alla condizione di obiettiva incertezza in quanto l'Amministrazione finanziaria ha già fornito gli opportuni chiarimenti con la risoluzione 6 giugno 2019, n. 56/E e con il Principio di diritto del 6 dicembre 2022 n. 3. I citati documenti di prassi chiariscono l'ambito applicativo del regime transitorio di tassazione delle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.
Nel caso di specie, l'Istante afferma che i dividendi ai quali i soci non rinunceranno e che, quindi, saranno distribuiti a questi ultimi rappresentano circa il 20 % dell'utile realizzato dall'Istante nel 2020. Pertanto, i dividendi distribuiti dovranno essere assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26%, prevista dall'art. 27 c. 1 DPR 600/73.
In merito al quesito sub (b) si rileva che l'art. 88 c. 4-bis TUIR inserito dall'art. 13 D.Lgs. 147/2015 e applicabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del decreto stesso (7 ottobre 2015) dispone che la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale.
In relazione al quesito sub (c), infine, si premette che esula dal parere in oggetto ogni valutazione circa la correttezza della contabilizzazione o dei principi contabili adottati. Alla luce della risposta al quesito sub (b), si ritiene che l'apporto ricevuto dalla Società conseguente alla ''rinuncia'' al dividendo nei termini sopra detti non rappresenti un componente positivo di reddito della stessa Società ai sensi dell'art. 88 c. 4 TUIR.
Fonte: Risp. AE 3 marzo 2025 n. 59
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