venerdì 28/02/2025 • 10:50
La tutela dei lavoratori all’estero in Paesi extra-UE con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale è attuata con il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali. Con Circ. 27 febbraio 2025 n. 20, l'INAIL ha comunicato il valore delle retribuzioni per il calcolo del premio 2025.
redazione Memento
La disciplina delle retribuzioni convenzionali si applica sia ai lavoratori italiani che ai lavoratori cittadini comunitari e extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale, titolari di regolare titolo di soggiorno, inviati dal proprio datore di lavoro in un paese extracomunitario. Le retribuzioni convenzionali, inoltre, si applicano anche nei confronti dei lavoratori operanti in paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.
Le retribuzioni convenzionali per l'anno 2025, applicabili ai lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari in cui non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, sono state determinate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2025.
Il quadro di riferimento
Il quadro normativo di riferimento (artt. 1 e 4, decreto-legge n. 317/1987, conv. dalla Legge n. 398/1987) prevede l'obbligatorietà delle assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori citati in precedenza e stabilisce che i contributi dovuti per i regimi assicurativi siano calcolati su retribuzioni convenzionali fissate con decreto ministeriale. A tale decreto è allegata una tabella suddivisa in sezioni distinte tra operai, impiegati, quadri e dirigenti; i valori sono applicabili esclusivamente ai settori produttivi indicati, ossia industria, industria edile, artigianato, industria cinematografica, spettacolo, autotrasporto e spedizione merci, commercio, credito, assicurazioni, trasporto aereo, agricoltura e giornalismo.
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente. Più precisamente, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell'indennità estero, a seconda del settore di attività e della categoria del lavoratore (cfr. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Circolare 21 marzo 1990, n. 72). L'importo così calcolato deve essere diviso per 12 e il risultato deve essere posto a raffronto con le tabelle del settore corrispondente allegate al Decreto interministeriale 16 gennaio 2025, art. 2, al fine di individuare la fascia retributiva di riferimento per gli adempimenti contributivi.
Le istruzioni INAIL
Con la circolare n. 20 del 27 febbraio 2025, anche l'INAIL (dopo l'INPS) è intervenuta sull'argomento rendendo noti gli importi delle retribuzioni convenzionali applicabili per l'anno 2025 e ricordando che ai fini assicurativi sono esclusi dall'ambito di applicazione di tali retribuzioni:
Con la circolare, l'Istituto assicuratore fornisce una tabella (Allegato 1) contenente gli importi delle predette retribuzioni e ricorda che per le attività svolte da detti lavoratori, si applicano le tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019.
È prevista la frazionabilità delle retribuzioni convenzionali mensili nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, intervenuti nel corso del mese. Al verificarsi di tali ipotesi, il valore mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata.
L'INAIL ricorda, inoltre, che le medesime retribuzioni convenzionali si applicano anche per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell'area dirigenziale, in deroga alla disciplina generale introdotta dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 4, comma 15.
Retribuzioni effettive per i co.co.co.
A differenza di quanto previsto per i lavoratori dipendenti, l'istituto precisa che ai fini del calcolo dei premi INAIL riferiti ad altre tipologie di lavoro, quali i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, non devono essere applicate le retribuzioni convenzionali. Più precisamente, in riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio assicurativo deve essere calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore, fermo restando il rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite INAIL (Art. 5, D. Lgs 23 febbraio 2000 n. 38).
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