giovedì 27/02/2025 • 14:33
Il Tribunale di Ravenna, con ordinanza 27 gennaio 2025 n. 30 pubblicata in GU 26 febbraio 2025 n. 9, solleva questione di legittimità costituzionale della norma che regola la pensione Quota 100, nella parte in cui prevede che, se il pensionato svolge attività lavorativa durante la percezione dell’indennità previdenziale, rischia di perdere completamente quest’ultima.
redazione Memento
Il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 27 gennaio 2025 n. 30 pubblicata in GU 26 febbraio 2025 n. 9 solleva questione di legittimità costituzionale della norma (art. 14, c. 3, DL 4/2019 conv. in L. 26/2019) che prevede il divieto di cumulo della pensione Quota 100 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
In particolare, il Tribunale si riferisce a una pronuncia di Cassazione, assunta dal Tribunale come diritto vivente non superabile, secondo cui la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato comporta la perdita totale del trattamento pensionistico sia per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa sia per tutto l'anno solare di riferimento.
L'iniziale parere della Cassazione
L'ordinanza di rimessione del Tribunale di Ravenna pone dei dubbi sull'interpretazione della Corte di Cassazione secondo la quale «In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato – stabilito per la pensione cd. "Quota cento" dall'art. 14, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicche' l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva (Cass. 4 dicembre 2024 n. 30994).
I dubbi di incostituzionalità sollevati dal Tribunale
Sia la Corte costituzionale (sentenza n. 234/2022) che la Corte di cassazione (n. 30994/2024) hanno evidenziato le finalità della normativa sulla pensione anticipata con Quota 100, tra le quali sostanzialmente il ricambio generazionale nel lavoro subordinato. Tuttavia, una prestazione lavorativa contingentata in alcune giornate in un anno solare è, per sua la natura e per la sua esiguità temporale ed economica, del tutto inidonea ad incidere nelle dinamiche del mercato del lavoro.
Si ritiene che il diritto vivente contrasti anche con l'art. 38, secondo comma Cost.
Nel caso di specie, l'ablazione totale del trattamento pensionistico rende evidente la totale frustrazione delle esigenze di vita del pensionato, con violazione del diritto dello stesso alla proprietà, proprietà peraltro funzionale al soddisfacimento di esigenze minime di vita ed anzi di sopravvivenza, dal che la lesione anche alla dignità dell'individuo.
La richiesta del Tribunale
Alla luce di tutto quanto premesso, si domanda l'abrogazione della norma qui impugnata ed in particolare dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui esso prevede, nell'interpretazione datane dalla Corte di cassazione, che «la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato ... comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui e' stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento.
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Francesco Geria
- Consulente del lavoro in Vicenza - Studio LabortreRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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