giovedì 27/02/2025 • 14:14
L'OIC, con la risposta al quesito del 26 febbraio 2025, pubblica la versione definitiva della risposta sulla contabilizzazione dei ricavi relativi ai titoli di legittimazione per servizi sostitutivi di mensa (c.d. buoni pasto).
redazione Memento
L’OIC ha ricevuto una richiesta di chiarimento sull’applicazione dei paragrafi A.5 – A.7 dall’OIC 34 - Ricavi per distinguere se una società agisce per conto proprio o per conto di terzi nel contesto della prima applicazione dell’OIC 34 e la conseguente revisione delle politiche contabili precedentemente applicate.
In particolare, è stato chiesto di chiarire se una società che emette titoli di legittimazione per un servizio sostitutivo di mensa (comunemente chiamati buoni pasto) debba contabilizzare i ricavi al lordo oppure al netto dei costi sostenuti per dare evidenza della commissione realizzata.
Nella fattispecie sottoposta all’OIC, è stato precisato che i buoni pasto sono forniti dalle società emittenti ai datori di lavoro che a loro volta li distribuiscono ai propri dipendenti in sostituzione del servizio mensa. L’emittente non ha sostanzialmente alcuna responsabilità sulla qualità del pasto che l’esercizio convenzionato somministra al dipendente. A fronte dell’utilizzo da parte del dipendente del buono pasto, gli esercizi convenzionati incassano il corrispettivo per la somministrazione di alimenti sottesa al valore del buono pasto dall’emittente, al netto di uno sconto incondizionato preventivamente negoziato tra l’emittente e l’esercizio convenzionato, da applicarsi al valore facciale del buono pasto.
L’OIC nota che, alla luce del paragrafo A.5 dell’OIC 34, l’emittente deve valutare se sta agendo per conto proprio o per conto di un soggetto terzo, prendendo in considerazione tutti gli elementi contrattuali.
Il paragrafo A.6 dell’OIC 34 elenca gli elementi da prendere in considerazione, anche disgiuntamente, per determinare se una società agisce per conto proprio. Nella fattispecie in esame, l’oggetto della fornitura è rappresentato dal servizio sostitutivo di mensa che sarà fruito dal dipendente presso l’esercizio convenzionato. In tale caso l’emittente:
Alla luce di quanto sopra evidenziato, l’emittente agisce per conto di un soggetto terzo e pertanto in base al paragrafo A.7 dell’OIC 34 deve rilevare il ricavo al netto dei costi sostenuti verso gli esercizi convenzionati per dare evidenza del valore della commissione ricevuta. La società emittente, sulla base dei diritti ed obblighi derivanti dai contratti stipulati con gli esercizi convenzionati, valuta il momento di iscrizione del ricavo sulla base del trasferimento sostanziale dei rischi e benefici ai sensi del paragrafo 23 dell’OIC 34.
Il presente chiarimento interviene nella fase di prima applicazione dell’OIC 34, pertanto eventuali effetti sono contabilizzati come cambiamenti di principi contabili come previsto dai paragrafi 44 e 45 dell’OIC 34.
Come noto, infatti, l’OIC 34 prevede, nell’ambito del primo esercizio di applicazione, tre opzioni:
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Nella fase di prima applicazione dell'OIC 34, l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato una bozza di risposta riferita alla richiesta di chiarimenti sulla con..
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.