martedì 25/02/2025 • 12:04
Il CNDCEC, con il pronto ordini n. 14 del 24 febbraio 2025, ha chiarito che ai fini dell'iscrizione all'albo dei gestori della crisi d'impresa non è previsto nessun obbligo di tirocinio. Resta necessaria l'autocertificazione di un'adeguata esperienza maturata non oltre l'ultimo quinquennio.
redazione Memento
Con il pronto ordini n. 14 del 24 febbraio 2025, il CNDCEC ha chiarito che non è previsto nessun obbligo di tirocinio per l'iscrizione all'albo dei gestori della crisi d'impresa.
Ai sensi dell'art. 356 c. 2 D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, infatti, per i professionisti iscritti negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, l'obbligo di tirocinio semestrale non è previsto. Tale disposizione è stata così modificata dal D.Lgs. 136/2024, che prevede la non applicabilità a tali professionisti dell'art. 4 c. 5 lett. c DM 24 settembre 2014
Ai fini dell'iscrizione all'albo i professionisti sono, però, tenuti a rilasciare, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa ai fini dell'iscrizione, un'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 attestante il possesso di un'adeguata esperienza maturata, non oltre l'ultimo quinquennio, svolgendo attività professionale quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale (indicando anche gli estremi della procedura di riferimento, quindi nome, numero di ruolo e tribunale competente), in proprio o in collaborazione con professionisti già iscritti nell'elenco di cui all'art. 356 D.Lgs. 14/2019. È necessario, nel caso della collaborazione, indicare anche il nominativo del professionista e il relativo numero di iscrizione.
Il professionista deve allegare anche la certificazione con cui attesta l'albo professionale a cui è iscritto e la relativa data di iscrizione, l'assenza di sanzioni disciplinari gravi nel quinquennio precedente e il rispetto degli obblighi formativi del proprio albo di appartenenza.
Ai fini dell'iscrizione all'albo dei gestori della crisi è, infine, necessario l'attestato della frequenza di un corso di 40 ore definito secondo le linee guida della Scuola Superiore di Magistratura.
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