venerdì 21/02/2025 • 11:13
Con il DM 19 dicembre 2025 del MASE, pubblicato in GU, sono stabilite la determinazione e la ripartizione dell'ammontare complessivo del contributo per l'anno 2021 dovuto da parte dei consorzi e dei sistemi autonomi che gestiscono rifiuti.
redazione Memento
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2025 il DM 19 dicembre 2025 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) con il quale è stabilito l'ammontare complessivo del contributo per l'anno 2021 (determinato ai sensi dell'art. 206-bis c. 6 D.Lgs. 152/2006) che consorzi e sistemi autonomi che gestiscono rifiuti devono versare al MASE entro il 21 maggio 2025.
Riparto del contributo
Il contributo complessivo dovuto per l'anno 2021 è determinato in euro 2.080.000 aggiornato al tasso di inflazione previsto per il medesimo anno.
L'onere contributivo a carico di ciascuno dei soggetti obbligati è individuato nella tabella allegata al presente decreto e si compone di una quota fissa, pari allo 0,2% del contributo complessivo, e di una quota variabile commisurata al valore della produzione attestato nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.
Per i sistemi di gestione autonoma dei rifiuti condotti da imprese private che, oltre all'attività inerente al proprio sistema autonomo, svolgono anche altre attività economiche, la quota variabile dell'onere contributivo è determinata in base al valore della produzione afferente al sistema autonomo relativo all'esercizio 2020 che risulti attestato da una primaria società di revisione contabile iscritta al registro dei revisori legali.
Modalità di pagamento
Consorzi e sistemi autonomi che gestiscono i rifiuti devono effettuare pagamento delle somme dovute mediante versamento al Capo di entrata 32° - capitolo n. 2592 - articolo 30 del MEF intestato alla Tesoreria dello Stato.
Nella causale del versamento è necessario indicare:
- il riferimento all'art. 206-bis c. 6 D.Lgs. 152/2006 e all'annualità 2021;
- il nominativo del soggetto obbligato.
Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto
La ricevuta di versamento è trasmessa alla Direzione generale economia circolare e bonifiche del MASE.
Fonte: DM 19 dicembre 2025 (GU 20 febbraio 2025 n. 42)
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