venerdì 14/02/2025 • 14:28
A seguito di molte richieste ricevute, con Ris. 14 febbraio 2025 n. 12, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti ai fini dell'imposta di donazione per le attribuzioni compensative all'interno dei patti di famiglia.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 12 del 14 febbraio 2025, ha chiarito nell'ambito dei patti di famiglia che ai fini dell'applicazione dell'imposta di donazione alle attribuzioni compensative disposte dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, l'aliquota e la franchigia sono determinate tenendo conto del rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente e legittimario non assegnatario.
Con un primo orientamento, espresso con la Cass. 19 dicembre 2018 n. 32823, è stato enunciato il principio secondo cui il patto di famiglia è assoggettato all'imposta sulle donazioni per quanto concerne sia il trasferimento dell'azienda o della partecipazione dal disponente al discendente (fatto salvo il ricorso delle condizioni di esenzione di cui all'art. 3 c. 4 ter D.Lgs. 346/90) sia la corresponsione di somma compensativa della quota di legittima dall'assegnatario dell'azienda o della partecipazione ai legittimari non assegnatari. Quest'ultima corresponsione è assoggettata a imposta in base all'aliquota e alla franchigia relative non al rapporto tra disponente e assegnatario, e nemmeno a quello tra disponente e legittimario, bensì a quello tra assegnatario e legittimario.
Successivamente, con Cass. 24 dicembre 2020 n. 29506, il Giudice di legittimità ha inteso rivisitare il proprio orientamento, concludendo che in materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario è applicabile l'art. 58 c. 1 D.Lgs. 346/90 intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell'aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio. La Cassazione ha precisato altresì che l'esenzione prevista dall'art. 3 c. 4 ter si applica al patto di famiglia solo con riguardo al trasferimento dell'azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, non anche alle liquidazioni operate da quest'ultimo in favore degli altri legittimari. Quest'ultimo orientamento è stato ribadito dalle Cass. 17 giugno 2022 n. 19561,4 e Cass.16 luglio 2024 n. 19627.
In considerazione del citato orientamento, i chiarimenti resi dalle Circ. AE n. 3/E del 2008 e Circ. AE n. 18/E del 2013 devono essere precisati nel senso che, ai fini dell'applicazione dell'imposta di donazione alle attribuzioni compensative disposte dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, l'aliquota e la franchigia sono determinate tenendo conto del rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente e legittimario non assegnatario.
Si ricorda che il patto di famiglia è il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti (art. 768 bis c.c.).
Ai fini delle imposte indirette, l'art. 3 D.Lgs. 346/90 prevede che i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta.
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Carlo Bertoncello
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