venerdì 24/01/2025 • 16:00
Con il Decreto 23 gennaio 2025 n. 1630, la Cassazione ha respinto il rinvio pregiudiziale di alcune Corti di merito sull'applicabilità della proroga di 85 giorni (proroga Covid) anche ai termini di decadenza per la notifica degli accertamenti relativi ad annualità successive al 2020.
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La Corte di Cassazione, in funzione di giudice delle leggi, sembra avere risolto in senso favorevole all'Erario i dubbi sorti in merito all'esatto ambito di applicazione dell' art. 67 DL 18/2020 con cui era stata introdotta, tra l'altro, una proroga di 85 giorni ( proroga Covid ) utilizzabile dagli uffici finanziari per l'esercizio dell'attività accertativa.
Con Decreto del 23 gennaio 2025 n. 1630 - salvando numerosi atti di accertamento a rischio annullamento - ha chiarito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione “Covid” si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione – anche in relazione ad annualità successive al 2020.
La normativa emergenziale e l'impatto sui termini di decadenza
Per una maggiore comprensione della questione è utile ricordare che nel corso del 2020, in piena emergenza COVID, il legislatore ha cercato di riformulare temporaneamente il calendario dei termini delle attiv...
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