venerdì 14/02/2025 • 06:00
Il condominio può esercitare l'opzione per lo sconto in fattura per gli ulteriori interventi che danno diritto al Superbonus, se il GC, al 30 marzo 2024, ha pagato ai subappaltatori una parte dei lavori effettuati, seppure non abbia, entro la stessa data, emesso fattura al committente (Risp. AE 12 febbraio 2025 n. 26).
Le condizioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito
Il DL 39/2024 ha ridefinito i criteri per l'applicazione dello sconto in fattura e della cessione del credito d'imposta previsti dall'art. 121 DL 34/2020 (Decreto Rilancio).
Tra le condizioni fondamentali, l'Agenzia chiarisce che:
Nei contratti di appalto, il pagamento effettuato entro il 30 marzo 2024 da un soggetto diverso dal committente (ad esempio, dall'appaltatore principale o dai subappaltatori) è comunque valido, a condizione che la spesa sia documentata da una fattura relativa all'effettiva realizzazione, anche parziale, dei lavori.
Effetti sulla continuità delle opzioni fiscali
La Risp. AE 12 febbraio 2025 n. 26 conferma che i contribuenti che avevano maturato il diritto allo sconto in fattura o alla cessione del credito entro il 30 marzo 2024 possono continuare a beneficiare di tali opportunità. Tuttavia, chi non ha rispettato tale scadenza perde la possibilità di optare per queste modalità di fruizione dell'agevolazione e dovrà utilizzare la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi.
Particolare attenzione è posta alla definizione di “lavori già effettuati”, concetto che esclude le spese propedeutiche e riguarda solo gli interventi edilizi già realizzati in parte o per intero. L'Agenzia delle Entrate specifica che, nel caso di pagamenti parziali, è sufficiente che almeno una parte dei lavori sia stata completata affinché il diritto all'opzione sia mantenuto.
Scadenza del 16 marzo: obblighi e adempimenti per i contribuenti
Un ulteriore aspetto da considerare è la scadenza del 16 marzo 2025, data entro cui devono essere effettuati importanti adempimenti fiscali relativi ai bonus edilizi:
Implicazioni per i contribuenti e per le imprese
Le novità introdotte con il DL 39/2024 e le conseguenti precisazioni della Risposta n. 26/2025 impongono un'attenzione particolare nella gestione della documentazione fiscale e delle tempistiche di pagamento.
Le imprese coinvolte nei lavori di ristrutturazione dovranno assicurarsi che tutte le fatture emesse prima del 30 marzo 2024 siano registrate correttamente e che eventuali pagamenti siano tracciabili. Analogamente, i condomini e i singoli contribuenti devono verificare con i propri consulenti fiscali la regolarità delle pratiche al fine di evitare la decadenza dalle agevolazioni.
Inoltre, in vista della scadenza del 16 marzo 2025, è importante:
Si ricorda che non è più prevista la remissione in bonis per sanare eventuali errori formali o ritardi (art. 2 DL 39/2024 conv. in L. 67/2024, Risp. a Interr. parl. 26 settembre 2024 n. 5-028).
Osservazioni
La Risposta n. 26/2025 fornisce chiarimenti essenziali in merito alle condizioni necessarie per continuare a beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito. La data del 30 marzo 2024 si conferma un termine cruciale, poiché rappresenta la soglia temporale oltre la quale solo le spese effettivamente sostenute e documentate possono mantenere il diritto all'opzione fiscale.
Con l'avvicinarsi della scadenza del 16 marzo 2025, è fondamentale che contribuenti e imprese verifichino la correttezza degli adempimenti, per evitare il rischio di perdere i benefici fiscali previsti dalla normativa. La prudenza nella gestione delle scadenze e nella conservazione della documentazione sarà determinante per garantire la continuità delle agevolazioni.
L'evoluzione della normativa sui bonus edilizi sta delineando scenari sempre più restrittivi per l'accesso a sconto in fattura e cessione del credito. Questo comporta una maggiore necessità di pianificazione e di adeguamento alle nuove regole.
Un altro aspetto da monitorare è l'eventuale introduzione di misure correttive o deroghe legislative nei prossimi mesi, che potrebbero incidere ulteriormente sulla gestione fiscale delle agevolazioni. Il legislatore dovrebbe intervenire per risolvere alcune criticità applicative emerse, soprattutto per quei contribuenti che si trovano in situazioni di incertezza nell'applicazione delle regole che si sono stratificate nel tempo.
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