martedì 11/02/2025 • 12:19
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 11 febbraio 2025 n. 25, ha chiarito che non concorre a formare la base imponibile il valore normale di kit promozionali e beni acquistabili online riconosciuti ai clienti a fronte di determinate soglie di acquisto.
redazione Memento
Con la risposta n. 25 dell'11 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento ai fini IVA, IRAP e IRES di un kit promozionale e della possibilità di accumulare punti spendibili su una piattaforma di acquisti online concessi ad alcune categorie di clienti a titolo di sconto per il raggiungimento di determinate soglie di acquisto.
L'art. 15 c. 1 n. 2) DPR 633/72 stabilisce che non concorre a formare la base imponibile il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata.
Con la Ris. AE 21 dicembre 1979 n. 363705 è stata riconosciuta la natura di sconti in natura sia alle cessioni di prodotti oggetto di produzione e commercializzazione da parte della società che concede lo sconto, sia alle cessioni di beni prodotti da soggetti diversi.
Nella Ris. AE n. 362125 del 1986 è stato specificato che le cessioni a titolo di sconto o di abbuono, anche se riflettono beni diversi da quelli che hanno formato oggetto della cessione originaria, rientrano nella sfera di applicazione del citato art. 15 c. 1 n. 2) a condizione che le cessioni stesse siano poste in essere in conformità alle originarie condizioni contrattuali.
La Circ. Min. 3 agosto 1979 n. 25 stabilisce che le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono, pattuite successivamente alla contrattazione originaria, sono soggette all'IVA, non potendo essere assimilate alle cessioni gratuite di cui all'art. 2 c. 2 n. 4) DPR 633/72.
Nel caso di specie, l'istante rappresenta che ad alcuni clienti selezionati è stato proposto un accordo di collaborazione in base al quale, a fronte dell'impegno del cliente ad acquistare entro l'anno un certo numero di pezzi di un determinato marchio, la società ALFA riconosce al cliente medesimo un kit promozionale costituito da prodotti di abbigliamento sui quali viene apposto il marchio scelto. L'abbigliamento personalizzato è acquistato da ALFA da produttori o commercianti specializzati e viene consegnato direttamente al cliente. La cessione del kit promozionale è prevista nelle originarie condizioni contrattuali ed essendo subordinata al raggiungimento di determinati livelli di acquisto da parte dei clienti trova la sua ragione economica nella cessione degli pneumatici, a cui è funzionalmente collegata; inoltre, come rappresentato dall'istante, la cessione ha ad oggetto beni (prodotti di abbigliamento) soggetti alla stessa aliquota IVA dei beni oggetto della cessione principale. Secondo l'AE, è quindi applicabile l'art. 15 c. 1 n. 2.
Per un'altra categoria di clienti, l'istante rappresenta che l'accordo commerciale proposto, oltre alla cessione di sconti in natura al raggiungimento di determinate soglie di acquisto, prevede che il cliente possa accumulare dei punti in relazione agli acquisti effettuati, che saranno poi confermati e spendibili sulla piattaforma on line al superamento di determinate soglie di acquisto di pneumatici ed entro determinate scadenze. Anche per tali beni è possibile individuare un collegamento causale con la cessione principale degli pneumatici ed è, quindi, applicabile l'art. 15 c. 1 n. 2.
Le circostanze che inducono l'istante a riconoscere il beneficio a determinate categorie di clienti in relazione ad una certa soglia di acquisti, nonché le modalità di riconoscimento dell'incentivo, appaiono idonee a produrre potenzialmente effetti in termini di maggiori ricavi caratteristici derivanti dagli acquisti effettuati dai beneficiari della promozione, con la conseguenza che i costi relativi ai beni o servizi oggetto di sconto in natura sono da considerarsi quali costi deducibili. Le medesime considerazioni sono estensibili ai fini IRAP tenendo conto che, in tal caso, ai fini della deducibilità, risulta dirimente lo specifico sistema di determinazione della base imponibile, fondato sul principio di presa diretta dal bilancio e conseguente sganciamento dalle regole di determinazione dell'IRES.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
L'importo dovuto a seguito della risoluzione, da parte del cliente, del contratto validamente concluso relativo alla fornitura di servizi, costituisce il corrispe..
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.