lunedì 10/02/2025 • 06:00
Le disposizioni sulla dichiarazione dei redditi precompilata prevedono, con riferimento alle spese sostenute dal contribuente dalle quali derivano le agevolazioni fiscali (detrazioni o deduzioni), la facoltà dello stesso di opporsi alla trasmissione e quindi all'utilizzo in dichiarazione di tali spese.
Opposizione per le spese sanitarie
I contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi precompilata, ed in particolare il modello 730, possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie (o alcuni di essi) per non farli inserire nel modello predisposto dall'Agenzia. Nel caso in cui si fosse fiscalmente a carico di un familiare, quest'ultimo non visualizzerà le informazioni su spese sanitarie e rimborsi per cui sia stata fatta “opposizione all'utilizzo”.
Per le spese e i relativi rimborsi del 2024, la modalità più comoda per esercitare il diritto all'opposizione, è quella di accedere dal 9 febbraio 2025 fino all'8 marzo 2025, all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria (TS).
Il contribuente può accedere direttamente (tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID) al sistema dove è possibile consultare l'elenco delle spese sanitarie, e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.
Si precisa inoltre che anche durante l'anno è possibile, al momento del pagamento della singola prestazione, opporsi all'invio di quella specifica spesa.
In presenza dello scontrino, basta non comunicare il codice fiscale, in caso di fatture, ricevute, quietanze ecc. si deve chiedere al momento del pagamento della prestazione, l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale. In tal modo nell'invio dei dati al portale TS non si abbinerà la specifica spesa al codice fiscale del contribuente che si è opposto.
Spese frequenza asili nido
Anche per le spese delle rette relative alla frequenza degli asili nido, è possibile decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate tali dati, e di non farli inserire nella dichiarazione precompilata.
È tuttavia possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione, nella fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità previsti dalla legge.
L'opposizione all'utilizzo delle spese per la frequenza degli asili nido, può essere esercitata, entro il 28 febbraio (anno successivo a quello di sostenimento della spesa), comunicando le informazioni con un apposito modello di richiesta dell'opposizione disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, inviandolo all'indirizzo mail: opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it, o via fax al numero 0650762273.
Erogazioni liberali per gli enti di terzo settore
Chi ha effettuato erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore e di fondazioni e associazioni riconosciute, può anche decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali erogazioni e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata.
Tra le modalità per esercitare l'opposizione vi è quella di comunicare l'opposizione alla stessa Agenzia, utilizzando uno specifico modello, dal 1° gennaio al 20 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'erogazione.
Il modello si può inviare all'indirizzo mail: opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it, oppure via fax al numero 0650762650.
Erogazioni liberali a istituti scolastici
Anche chi ha sostenuto spese scolastiche e/o ha effettuato erogazioni liberali a favore di istituti scolastici, può decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali spese, e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata.
Anche in questo caso l'apposito modello potrà essere inviato dal 1° gennaio al 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa e/o di effettuazione dell'erogazione, tramite la casella di posta elettronica opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it, non è previsto un numero di fax.
Se il contribuente ci ripensa
I principi generali del Regolamento per la protezione dei dati personali GDPR portano a ritenere possibile un ripensamento del contribuente all'utilizzo dei dati in dichiarazione, tenendo comunque in considerazione (ad esempio con specifico riferimento alle spese sanitarie) le esigenze organizzative dell'operatore sanitario chiamato in causa.
È chiaro che la modifica non potrà essere richiesta dopo che sono stati trasmessi i dati, vi è una scadenza di trasmissione semestrale, ma l'operatore potrebbe comunque effettuare la trasmissione anche con cadenza giornaliera o settimanale.
Una soluzione potrebbe essere quella che gli operatori coinvolti nelle trasmissioni delle spese acquisiscano preventivamente una richiesta scritta da parte del contribuente, e qualora l'operatore sanitario non avesse trasmesso i dati, si potrà annotare l'opposizione sulla copia analogica della fattura, allegando ad essa la richiesta.
Ove, dopo l'emissione del documento, l'operatore non possa rettificarlo, il contribuente potrà sempre successivamente, avvalersi dell'opposizione accedendo via web al sistema TS nella finestra temporale sopra detta.
In generale, si ricorda che è comunque possibile inserire le spese e le erogazioni per le quali è stata esercitata l'opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità previsti dalla legge.
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Claudia Iozzo
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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