martedì 04/02/2025 • 15:53
L'INPS, con Circ. 4 febbraio 2025 n. 33, ha precisato che, per l'anno 2025, non è necessario presentare nuovamente la domanda di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) poiché il beneficio viene erogato automaticamente a chi ne ha fruito in passato semplicemente aggiornando la situazione ISEE.
redazione Memento
L'NPS, con Circ. 4 febbraio 2025 n. 33, ha precisato che, per l'anno 2025, non è necessario presentare nuovamente la domanda di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) poiché il beneficio viene erogato automaticamente a chi ne ha fruito in passato purché negli archivi dell'INPS la domanda risulta ancora in stato “accolta”. In particolare, l'Istituto è intervenuto per chiarire 2 aspetti:
Validità in continuità delle domande di AUU in stato “accolta” presentate negli anni precedenti al 2025
Con la Circ. INPS 15 dicembre 2022 n. 132 è stato comunicato che l'AUU (D.Lgs. 230/2021) è erogato d'ufficio, in continuità, per chi ha già beneficiato della misura, nel caso in cui negli archivi dell'Istituto risulti presente la relativa domanda in stato “accolta”, senza necessità di presentarne una nuova. Infatti, in applicazione del principio di semplificazione e di erogazione d'ufficio della prestazione, le domande già presentate valgono anche per gli anni successivi a quelle della presentazione, fatto salvo l'onere di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda, come l'inserimento di una nuova scheda nel caso di nascita di un nuovo figlio o l'aggiornamento della scheda dei figli al raggiungimento della maggiore età per continuare a percepire l'AUU per i figli maggiorenni.
Pertanto, per l'anno 2025, non è necessario provvedere alla presentazione di una nuova domanda di AUU, fermo restando che la domanda precedentemente trasmessa all'Istituto non sia decaduta, revocata, rinunciata o respinta.
L'Istituto precisa, inoltre, che ai fini della determinazione dell'importo della prestazione sulla base della corrispondente soglia ISEE è necessaria la presentazione di una nuova Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) per l'anno 2025, correttamente attestata. In assenza di ISEE, l'importo dell'AUU viene infatti calcolato a partire dal mese di marzo 2025 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2025, gli importi eventualmente già erogati per l'anno 2025 vengono adeguati a decorrere dal mese di marzo 2025, con la corresponsione dei relativi arretrati.
Si ricorda, inoltre, che l'ISEE può essere ottenuto in tempi celeri con la presentazione in modalità precompilata della DSU, tramite l'apposito servizio online dell'Ente
Aggiornamento annuale degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie dell'ISEE
I valori dell'AUU, individuati nella tabella 1 allegata al D.Lgs. 230/2021, e le relative soglie ISEE, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita, ossia dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In attuazione della citata normativa, considerato che nell'anno 2024 la variazione percentuale, calcolata dall'ISTAT, è stata pari a +0,8%, a decorrere dal 1° gennaio 2025 i valori degli importi e delle maggiorazioni spettanti per l'AUU e delle relative soglie ISEE sono rideterminati nei valori.
Si evidenzia che, oltre ai valori degli importi e delle maggiorazioni riportate nel citato Allegato n. 1 (maggiorazioni per figli con disabilità, maggiorazione figli ulteriori al secondo, maggiorazione figli per madre di età inferiore a 21 anni, bonus secondo percettore di reddito) adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita, continuano a sussistere in presenza di determinati requisiti le seguenti maggiorazioni:
a) maggiorazione transitoria (per i mesi di gennaio 2025 e febbraio 2025): compensazione su base mensile dell'eventuale perdita rispetto al regime previgente per i nuclei con ISEE non superiore a 25.000 euro ed effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'Assegno al nucleo familiare (ANF) in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente;
b) nuclei con figli di età inferiore a un anno: per ciascun figlio di età inferiore a un anno l'importo dell'AUU calcolato sulla base delle soglie ISEE 2025 è incrementato nella misura del 50% fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
c) nuclei familiari con almeno tre figli e indicatore ISEE, neutralizzato ai fini AUU, pari o inferiore alla fascia massima ISEE (45.939,56 euro per l'anno 2025): per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, l'importo dell'AUU calcolato sulla base delle soglie ISEE 2025 è incrementato nella misura del 50%;
d) nuclei familiari con almeno quattro figli a carico: maggiorazione forfettaria pari a 150 euro.
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