martedì 04/02/2025 • 14:55
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 4 febbraio 2025 n. 20, ha chiarito l'applicazione dell'imposta di bollo in relazione alle comunicazioni periodiche di prodotti finanziari, sottolineando che l'esclusione dalla categoria di cliente si applica indistintamente a soggetti residenti e non.
redazione Memento
Con la risposta n. 20 del 4 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per il rapporto relativo ai prodotti finanziari tra un soggetto gestore e una società che non è riconducibile tra i soggetti esclusi dalla definizione di cliente, per le comunicazioni relative alle quote del fondo inviate alla si applica l'imposta di bollo di cui all'art. 13 c. 2ter.
Si ricorda che l'art. 13 c. 2 ter della Tariffa parte prima allegata al DPR 642/72 prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura proporzionale del 2 per mille, a decorrere dall'anno 2014, per le comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentai da certificati.
La nota 3 ter al citato art. 13 prevede che la comunicazione relativa ai prodotti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è comunque dovuta una volta all'anno o alla chiusura del rapporto.
Con riferimento alla individuazione del presupposto territoriale, l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari trova applicazione, in linea generale, per i prodotti finanziari detenuti per il tramite di un ente gestore che esercita a qualsiasi titolo sul territorio della Repubblica l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa (cfr. art. 1 DM 24 maggio 2012).
Per le quote o azioni di OICR, nel caso in cui dette quote siano collocate direttamente dall'emittente e non siano oggetto di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione o altro stabile rapporto con un diverso intermediario, l'imposta di bollo deve essere applicata direttamente dall'emittente (Circ. AE 21 dicembre 2012 n. 48). Diversamente nel caso di collocamento indiretto delle quote o azioni di OICR, l'imposta deve essere applicata dall'intermediario collocatore sulle comunicazioni rese all'investitore e le comunicazioni inviate dall'emittente allo stesso investitore con riferimento alle quote o azioni di OICR sono irrilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo.
L'imposta di bollo è sostitutiva dell'imposta ordinaria dovuta per gli atti e documenti formati, emessi e ricevuti nell'ambito dei rapporti di conto corrente, libretti di risparmio ovvero relativi a prodotti finanziari intrattenuti tra l'ente gestore e la propria clientela. Non sono, quindi, soggetti all'imposta sostitutiva in commento le comunicazioni relative ai prodotti finanziari che gli enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Il cliente è qualsiasi soggetto persona fisica e giuridica che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l'intermediario; tale definizione, quindi, prescinde dalla residenza del soggetto persona fisica o giuridica (Risp. AE 10 settembre 2019 n. 376).
Non rientrano, invece, nella definizione di cliente i seguenti soggetti: banche, società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica (IMEL), imprese di assicurazioni, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e Sicav); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane spa; Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria; società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell'intermediario; società che controllano l'intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo».
Nel caso di specie, il rapporto relativo ai prodotti finanziari si pone tra un soggetto gestore (Istante) e una società che non è riconducibile tra i soggetti esclusi dalla definizione di cliente. Detta società, infatti, è una Société à responsabilité limitée secondo il diritto Lussemburghese, che non costituisce un OICR secondo la definizione contenuta nel TUF. Come chiarito dall'AE, per le comunicazioni relative alle quote del fondo inviate alla Société, torna applicabile il regime impositivo, ai fini dell'imposta di bollo, di cui all'art. 13 c. 2ter.
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- Giornalista - Esperta di Fisco e BilancioRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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