lunedì 03/02/2025 • 11:27
L'imposta sostitutiva del 15% sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario non dirigenziale non può essere applicata ai compensi erogati al personale della sanità privata accreditata ai quali non si rendono applicabili i CCNL.
redazione Memento
L'art. 7 c. 1-2 DL 73/2024 richiamano esplicitamente i contratti collettivi nazionali interessati dalla misura, vale a dire il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Sanità triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024, e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Sanità triennio 2019-2021. L'articolo 1, comma 1, del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità, dispone che il contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le Aziende ed Enti del comparto indicate all'art. 6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 3 agosto 2021.
Il comparto della contrattazione collettiva della Sanità ricomprende le Aziende sanitarie, ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. Le medesime considerazioni valgono per il CCNL dell'Area Sanità relativo al personale dirigente.
La norma, dunque, circoscrive l'applicazione dell'agevolazione a quelle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti e dal personale sanitario cui si applica la contrattazione collettiva nazionale. Tale interpretazione trova conferma nella relazione illustrativa al decreto, ove si afferma che al fine di incentivare i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale il comma 1 prevede l'introduzione di una imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali comunali pari al 15% sulle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive rese dal predetto personale.
Analogamente il comma 2 prevede l'introduzione della medesima imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% sulle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive rese dal personale sanitario di cui all'allegato 1 L. 43/2006.
Da ultimo, i commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto richiama l'art. 1 c. 218-219 L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), che hanno rideterminato i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive. La finalità della rideterminazione di tali compensi è espressamente richiamata dal citato comma 218, il quale prevede che al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) nonché di ridurre le liste d'attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, l'autorizzazione agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive.
Sulla base di quando detto, l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'imposta sostitutiva in commento non possa essere applicata ai compensi erogati al personale della sanità privata accreditata ai quali non si rendono applicabili i citati contratti collettivi.
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